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Newsletter n. 5 del 1 giugno 2026

Sommario

Pensione di reversibilità: la Corte costituzionale tutela le coppie dello stesso sesso sposate all’estero prima del 2016

di Maria Vittoria Polticchia

Con la sentenza n. 91 del 28 maggio 2026, la Corte costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di coppie omosessuali che avevano contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, c.d. Legge Cirinnà).

In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, (convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n.1272) nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale, legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero, in caso di decesso dell’altro componente della coppia, verificatosi prima dell’entrata in vigore della Legge Cirinnà.

Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sez. unite, in riferimento agli artt. 2, 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, relativamente ad un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata negli Stati Uniti nel 2013 e con un figlio, aveva chiesto la condanna dell’INPS a corrispondergli la pensione di reversibilità, precedentemente negatagli poiché il decesso del partner era anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016. Difatti, il coniuge era mancato nell’ottobre del 2015, quando l’ordinamento italiano non disponeva di alcun istituto volto a riconoscere le unioni tra persone omosessuali. Con l’avvento della Legge Cirinnà, il matrimonio all’estero era stato trascritto come unione civile, ma tale istituto non sembrava poter agire retroattivamente per recuperare la pensione negata al coniuge superstite.

La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite (cfr. sentenza n.6 del 1980), pur ribadendo che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio, ha riconosciuto l’esistenza di una condizione di disparità per le coppie non tutelate dalla legge Cirinnà.

In particolare, nel caso di specie, sia il matrimonio all’estero che il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti anteriormente all’entrata in vigore della legge n.76 del 2016. Pertanto, la Corte ha ritenuto che, avendo il legislatore scelto di riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana e di confermare l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite nei casi antecedenti all’entrata in vigore della legge n.76 del 2016 (nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero),  persistesse un’ ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.

In sintesi, la Corte, superando il principio di irretroattività dal quale derivavano, nel caso di specie, effetti discriminatori ingiustificati, sana il vuoto normativo precedente all’entrata in vigore della Legge Cirinnà. 

Sobczyńska e altri contro Polonia: la Corte di Strasburgo difende l’indipendenza dei giudici polacchi

di Maria Vittoria Polticchia

Con sentenza resa il 21 maggio 2026 sul caso Sobczyńska e altri c. Poloniala Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, in relazione al rifiuto da parte del Presidente della Repubblica (PdR) della Polonia di nominare giudici distrettuali dei candidati già approvati dal Consiglio Nazionale della Magistratura (Krajowa Rada Sądownictwa – KRS), senza motivare tale decisione e senza possibilità di ricorso giurisdizionale. La sentenza acquisisce estrema rilevanza anche in luce dell’erosione dello Stato di diritto in Polonia e della conseguente crisi giudiziaria polacca.

In particolare, la vicenda coinvolgeva tre giudici polacchi che, all’epoca dei fatti, lavoravano in vari tribunali distrettuali in qualità di giudici ausiliari. Nel 2006 si erano candidati per i posti vacanti di giudice del tribunale distrettuale. Le loro candidature erano state approvate dalle assemblee generali dei tribunali competenti e dal KRS, che ha trasmesso tali candidature al PdR con una proposta di nomina.

Con lettera del 3 gennaio 2008, il PdR  ha comunicato la sua intenzione di rifiutare la nomina dei candidati proposti dal KRS, tra cui i ricorrenti, senza fornire alcuna motivazione. I ricorrenti hanno quindi richiesto al PdR di porre rimedio a tale violazione di legge. Tuttavia, il 16 gennaio 2018, il PdR ha emesso una decisione senza precedenti nella storia della Polonia, con cui rifiutava la nomina di nove candidati, inclusi i ricorrenti, pubblicata successivamente nella Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, i ricorrenti si sono rivolti ai tribunali amministrativi e hanno presentato ricorsi costituzionali. Tali tentativi sono falliti, poiché i tribunali amministrativi hanno ritenuto di non essere competenti (§ 16 della sentenza) e la Corte costituzionale ha dichiarato i ricorsi inammissibili (§ 20 della sentenza).

Di conseguenza, il 7 settembre 2014, i ricorrenti hanno adito la Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU per essere stati privati del diritto di accesso a un tribunale, poiché i tribunali nazionali si erano rifiutati di esaminare i ricorsi presentati a seguito della decisione del PdR di non nominarli giudici.

La Corte EDU, all’unanimità, ha riscontrato una violazione dell’art. 6 § 1 della CEDU, ritenendo che il rifiuto del Presidente –– non accompagnato da alcuna motivazione, né soggetto ad alcuna forma di controllo giurisdizionale, nonostante i ricorrenti avessero soddisfatto tutti i requisiti di legge ––compromettesse l’essenza stessa del diritto di accesso a un tribunale (§ 186 della sentenza). Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno concesso a ciascuno dei ricorrenti 13.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale, in conformità con l’art. 41 della CEDU (equa riparazione).

In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che i ricorrenti, avendo completato con successo le diverse fasi della procedura di selezione e avendo ottenuto un parere positivo da parte del KRS, nutrissero una legittima e ragionevole aspettativa che la loro candidatura venisse esaminata nel rispetto di una procedura trasparente, obiettiva e priva di arbitrarietà (§ 183 della sentenza). Di conseguenza, per la Corte di Strasburgo, la decisione del PdR –– in contrasto con il parere positivo del KRS, priva di motivazione, e caratterizzata da profili di arbitrarietà  ––  non è stata sottoposta ad alcuna forma di controllo idonea a esaminare le doglianze dei ricorrenti (§ 185 della sentenza).

Per questi motivi, la sentenza Sobczyńska rappresenta un’evoluzione significativa del precedente giurisprudenziale che la Corte EDU ha progressivamente elaborato per tutelare le carriere giudiziarie ai sensi dell’art. 6 § 1 della CEDU, poiché estende l’ambito di applicazione di tale disposizione ai giudici “junior”, in cerca del loro primo incarico giudiziario quali giudici pienamente indipendenti. In tal modo, la pronuncia in esame contribuisce al rafforzamento del nesso tra la tutela contro l’arbitrarietà della nomina dei giudici e il principio fondamentale dello Stato di diritto.

Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” – II edizione

dalla Redazione

A partire dal 4 settembre 2026 avrà inizio la II edizione del Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” (di seguito il “Corso”).

Il Corso, diretto dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, viene organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – in convenzione con l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, il Dipartimento di Diritto e società digitale dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Corso ha durata biennale per un totale di 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale). L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Il primo anno di Corso inizierà in data 4 settembre 2026 e terminerà il 17 settembre 2027, mentre il secondo anno inizierà in data 24 settembre 2027 e terminerà il 20 settembre 2028. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 31 agosto 2026.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.

Convegno internazionale “Consenso vs. violenza: uno sguardo comparato negli ordinamenti europei. Riflessioni e prospettive nel centenario di Tina Lagostena Bassi”

dalla Redazione

L’ 11 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si terrà a Roma, presso Palazzo Valentini, in Via IV Novembre 119/A, il Convegno “Consenso vs. violenza: uno sguardo comparato negli ordinamenti europei. Riflessioni e prospettive nel centenario di Tina Lagostena Bassi”, organizzato dall’ IDHAE (Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens), unitamente alla Fondazione Tina Lagostena Bassi, alla Fondazione Mario Lana per i diritti umani e all’ Unione forense per la tutela dei diritti umani , in occasione del centenario di Tina Lagostena Bassi. È prevista traduzione simultanea in e dal francese del Convegno, che potrà essere seguito anche da remoto.

Porteranno i saluti istituzionali Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Cristina Michetelli (Consigliera dell’Assemblea capitolina, Città metropolitana di Roma Capitale), Raimondo Lagostena (Fondazione Tina Lagostena Bassi) e Francesco Rosi (Presidente Fondazione Mario Lana per i diritti umani).

Modererà Giorgio Zanchini (Giornalista RAI) e interverranno Laura Boldrini (Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati, Prima firmataria della proposta di legge sul consenso), Maria Elena Boschi (Deputata, Capogruppo di Italia Viva) Paola Di Nicola Travaglini (Consigliera della Corte di Cassazione), Anna Finocchiaro (Presidente di Italiadecide) e Andrea Catizone (Presidente Fondazione Tina Lagostena Bassi).

Inoltre, illustreranno la normativa europea con una prospettiva comparata Dominique Attias (Avvocata in Parigi, Ufficiale della Legione d’Onore, Presidente della European Lawyers Foundation), Benjamine Bovy (Avvocata in Bruxelles, Assistente di diritto penale e di diritto processuale penale presso l’UCLouvain) e Giulia Jaeger (Avvocata in Lussemburgo, Segretaria Generale dell’IDHAE).

Concluderà il Convegno Anton Giulio Lana (Presidente dell’IDHAE).

Qui la locandina dell’evento.

Lectio magistralis del dott. Guido Raimondi sul “Il sistema europeo di tutela dei diritti umani e il ruolo degli avvocati”

dalla Redazione

Il 18 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, si terrà online via Teams, la lectio magistralis del Dott. Guido Raimondi (già Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo) su “Il sistema europeo di tutela dei diritti umani e il ruolo degli avvocati” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani e dall’UnitelmaSapienza.

In occasione dell’evento la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a settembre 2026.

Introdurrà e concluderà l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani).

Qui la locandina dell’evento.

Convegno su “Il nuovo Patto su migrazione e asilo alla prova dello Stato di diritto”

dalla Redazione

Il 26 giugno 2026, dalle ore 14:30 alle 17:30, si terrà a Roma, presso la Sala Seminari dell’UnitelmaSapienza il Convegno “Il nuovo Patto su migrazione e asilo alla prova dello Stato di diritto” organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani e da UnitelmaSapienza. Il convegno potrà essere seguito anche da remoto.

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a settembre 2026.

Porteranno i saluti e apriranno i lavori, il Prof. Avv. Mario Carta (Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza) e l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani). Interverranno la Prof.ssa Daniela Vitiello (Professoressa associata di Diritto dell’Unione europea presso l’Università della Tuscia), la Prof.ssa Marcella Ferri (Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza), l’Avv. Alessio Sangiorgi (Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza) e modererà e concluderà il Prof. Christopher Hein (Professore di Migration and Refugee Policies presso l’Università LUISS Guido Carli).

Qui la locandina dell’evento.

Lezione del Prof. Fausto Pocar e del Prof. Giuseppe Nesi su “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani”

dalla Redazione

Il 17 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si terrà online via Teams, la lezione “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani” organizzata dall’ Unione forense per la tutela dei diritti umani e da UnitelmaSapienza.

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a settembre 2026.

Porterà i saluti istituzionali l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani). Terranno la lezione il Prof. Fausto Pocar (Professore emerito di Diritto internazionale nell’Università di Milano, già Presidente dell’ICTY e della Camera d’Appello dell’ICTR) e il Prof. Giuseppe Nesi (Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Trento).

Qui la locandina dell’evento.

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