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Newsletter n. 2 del 20 febbraio 2023

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Sommario

Dubbi di costituzionalità rispetto all’art. 27, comma 3, della legge n. 184 del 1983, secondo cui con l’adozione piena cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine

Con ordinanza n. 230 del 2023, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla previsione per cui l’adozione legittimante recide, senza consentire al giudice di effettuare alcuna valutazione in concreto, i legami tra l’adottante e la famiglia dell’adottato.

In particolare, la questione di legittimità costituzionale riguardava l’art. 27, comma 3, della L. n. 184/1983, rispetto agli artt. 2, 3, 30 della Costituzione, e all’art. 117 Cost., con riferimento agli artt. 3 e 21 Convenzione ONU di New York, all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, e all’art. 8 CEDU.       

Nella fattispecie, il Tribunale per minorenni di Milano dichiarava decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre dei minori – in quanto condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio della moglie –  disponendo il conseguente affidamento di questi ultimi agli zii residenti in Gran Bretagna.

Avverso tale pronuncia avevano proposto appello il tutore dei minori e la nonna materna chiedendo entrambi che fosse dichiarato lo stato di adottabilità dei minori con possibilità d’incontri con i familiari.

La Corte d’Appello dichiarava lo stato di adottabilità dei minori, ritenendo che questo rappresentasse l’istituto più adatto a tutelare i loro interessi. La Corte, constatava, tuttavia, l’interesse dei minori a mantenere relazioni significative con la nonna materna e con parte della famiglia paterna, anche in funzione dell’elaborazione del trauma subito; a tal fine disponeva l’intervento dei servizi territoriali per stabilire, con la massima protezione dei bambini da interferenze esterne dannose per il loro benessere psicofisico, le future modalità di incontro con la famiglia d’origine.

La Corte di Cassazione, investita del relativo ricorso, solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione, da parte della disciplina in questione, degli artt. 2, 3, 30 della Costituzione, e all’art. 117 Cost. (in riferimento, tra l’altro, all’art. 8 CEDU), considerando che il caso di specie “si iscrive nel catalogo delle esperienze più traumatiche che un minore possa vivere: la perdita immediata ed improvvisa del rapporto con entrambi i genitori, dovuta ad una vicenda tragica ed inemendabile. In questa o in altre situazioni analoghe in cui la relazione con i genitori non abbia margini di recuperabilità e non vi siano figure effettivamente sostitutive nell’ambito dei parenti L. n. 184 del 1983, ex art. 10, comma 2, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità ed al modello adottivo di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 27, può essere inevitabile.

Ciò tuttavia non esclude che debba essere lasciata al giudice minorile la possibilità d’indagare in concreto se la definitiva recisione dei legami con i nuclei familiari di origine, all’interno dei quali il minore abbia vissuto la relazione con i propri genitori, sia una soluzione che corrisponda al suo interesse o vi arrechi pregiudizio.”

La Cassazione si pronuncia sulla questione del permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero

Con sentenza del 2 febbraio 2023, la I sezione civile della Cassazione si è pronunciata sulla questione dei requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino di Stato terzo fratello di un cittadino italiano.

In particolare, la Corte d’appello di Ancona respingeva l’appello proposto da A.A., cittadino del Marocco, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto il riconoscimento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, negato con provvedimento della Questura di Macerata.

La Corte di Appello rilevava che, avendo il comune dichiarato il fratello del ricorrente, cittadino italiano, decaduto dall’assegnazione dell’alloggio popolare, non poteva ritenersi integrato in capo al ricorrente il requisito del possesso dell’alloggio legittimante il rinnovo del permesso di soggiorno, a nulla rilevando che di fatto la famiglia aveva continuato a risiedere, evidentemente in modo abusivo, nell’unità abitativa di edilizia popolare

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Cassazione, con la sentenza in commento, esaminato
il combinato disposto del d.lgs. n. 286/1998, art. 19, comma 2, lettera c e d.p.r. n. 394/1999, articolo 28, comma 1, lettera b, stabiliva il principio per cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana […]  il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l’effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l’ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un’esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità “titolata” di un alloggio, in contrasto con la “ratio” del regime di favore dettato dalle citate norme”.

La Corte EDU accerta la violazione dell’articolo 10 CEDU nel caso Halet c. Lussemburgo

Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha accertato la violazione dell’articolo 10 (libertà di espressione) nel caso Halet contro Lussemburgo.

Il caso riguardava la divulgazione da parte del signor Halet, dipendente di una società privata di revisione, di documenti riservati protetti dal segreto professionale ottenuti in virtù del suo posto di lavoro. Tali documenti, nello specifico quattordici dichiarazioni dei redditi e due lettere di accompagnamento, venivano dapprima pubblicati, e poi trasmessi in un noto programma televisivo nazionale e condivisi sui social.

La società intraprendeva, dunque, un’azione legale penale nei confronti del signor Halet, che si concludeva con la sua condanna al pagamento di una sanzione penale di 1.000 euro e al pagamento di una somma simbolica di 1 euro a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal suo datore di lavoro.

La Grande Camera, considerala l’importanza, a livello nazionale ed europeo, del dibattito pubblico sulle pratiche fiscali delle società multinazionali, al quale le informazioni divulgate dal ricorrente avevano dato un contributo essenziale, dichiarava la violazione, da parte del Lussemburgo, dell’art. 10 CEDU, che tutela la libertà di espressione.
A parere della Corte, tenuto conto del bilanciamento effettivo degli interessi in questione – quali la natura, la gravità e gli effetti della divulgazione di dette informazioni, nonché la natura, la gravità e l’effetto dissuasivo della condanna penale del ricorrente –  l’interferenza dello Stato con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente, in particolare la sua libertà di fornire informazioni, era non “necessario in una società democratica”.

Convegno su “Le nuove direttive sul soccorso in mare: quali diritti per i migranti in acque internazionali?”

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza, in data 22 febbraio 2023, il convegno gratuito su “Le nuove direttive sul soccorso in mare: quali diritti per i migranti in acque internazionali?”.

In occasione dell’evento la Scuola Nazionale di Alta Formazione dell’Unione forense presenterà il Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” I edizione, marzo 2023 – marzo 2025.

Il convegno si terrà mercoledì 22 febbraio p.v. alle ore 14.30, sulla piattaforma Teams.

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@unionedirittiumani.it.

Clicca qui per maggiori informazioni.

Corso per avvocato in “tutela dei diritti umani e protezione internazionale”

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – organizza, attraverso la propria Scuola, la I edizione del Corso per Avvocato dei diritti umani e della protezione internazionale (di seguito il “Corso”).

La Scuola dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha carattere nazionale e i suoi corsi sono riservati ad avvocati iscritti all’Albo; ha lo scopo di assicurare un livello di alta qualificazione in materia di diritti umani e di protezione internazionale, con un orientamento alla formazione teorico-pratica. La struttura e il programma del corso organizzato dalla Scuola sono stati curati da alcuni dei massimi esperti nazionali nelle materie dei diritti umani e della protezione internazionale.

Nel quadro della nuova normativa della professione forense, è infatti prevista la possibilità di indicare il titolo di specialista. In attesa della definitiva messa a punto della disciplina regolamentare, la Scuola Nazionale di Alta formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha deciso di attivare il Corso nel nuovo settore di specializzazione relativo alla “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”.

Per realizzare tale Corso la Scuola si avvale delle apposite convenzioni sottoscritte con la Scuola Superiore dell’Avvocatura, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Macerata, la Facoltà di Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine.

Il corso ha durata biennale per un totale di 220 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale) ed avrà inizio a maggio 2023.

L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali. Il numero massimo dei partecipanti per le sedi centrali è fissato ad 80 partecipanti e di 30 partecipanti per ogni sede secondaria che sarà attivata.

Per avere ulteriori informazioni potete consultare il sito dell’Unione oppure contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.