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Diritto dell’Unione Europea

Lo Studio ha una ampia esperienza in campo del diritto dell’Unione Europea, sia in sede di applicazione nell’ordinamento interno italiano, sia nei rapporti con le istituzioni europee.

In particolare, lo Studio ha avviato per i propri clienti procedure di richiesta di infrazione dinanzi alla Commissione Europea:

  • In materia di aiuti di stato ex art. 107 TFUE, per violazione dei principi della concorrenza;
  • In materia sanitaria per l’applicazione della normativa dei cosiddetti SIEG (servizi di interesse economico generale) art. 106 del TFUE e dei principi fissati dalla sentenza della CGUE caso Haltmark del 2003;
  • In materia di diritto ambientale per la identificazione e tutela di aree SIC (siti di interesse comunitario) o in sede di applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998 relativa all’accesso agli atti e all’autorità giudiziaria in materia ambientale da parte di organismi operanti senza scopo di lucro nel cosiddetto terzo settore (associazioni, comitati fondazioni).

Lo Studio segue il cliente in tutte le fasi del procedimento: dalla redazione dell’atto di contestazione da presentare alla Commissione Europea; dal riscontro dato dalla Commissione; dalla verifica delle osservazioni svolte dall’Amministrazione coinvolta; alla redazione delle controdeduzioni; fino all’atto finale adottato dalla Commissione.

Nell’ipotesi in cui il provvedimento dovesse risultare negativo per la parte richiedente lo Studio avvia la fase di contestazione giudiziale del provvedimento adottato dalla Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea, seguendo tutte le fasi del giudizio: risponde alle eccezioni di inammissibilità della Commissione, replica alle controdeduzioni di merito svolte sempre dalla Commissione, procede al deposito di eventuali documenti; risponde ai specifici quesiti di procedibilità o di merito richiesti dal Tribunale UE; predispone le memorie di conclusione del giudizio e le relative repliche; avanza istanza di discussione orale; partecipa alla discussone orale predisponendo ogni attività necessaria ivi compresa la preparazione dell’udienza con il sistema di traduzione simultanea.

Lo Studio è iscritto al sistema E-CURIA ed opera con la Cancelleria del Tribunale dell’Unione Europea e della Corte di Giustizia, con la possibilità di operare attraverso il deposito degli atti per via telematica, seguendo: “Regolamento di procedura del Tribunale Europeo” e le “norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale Europeo”.

Lo Studio impugna le sentenze del Tribunale Europeo dinanzi alla Corte di Giustizia svolgendo tutta la procedura seguendo il “Regolamento di procedura dinanzi alla Corte di Giustizia” e le “Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte”.

Parimenti lo Studio segue le procedure di esecuzione delle sentenze definitive del Tribunale Europeo o della Corte di Giustizia di condanna dello Stato per infrazione alla normativa eurounitaria nello Stato italiano – art. 14, lett. A), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, artt. 258, 259 e 260 TFUE.

Al riguardo appare utile svolgere una sintesi dell’attività giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che comprende l’attività della Corte di Giustizia e del Tribunale dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia come organismo giurisdizionale è competente a decidere ricorsi diretti contro gli Stati membri o un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea riguardanti l’inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione.

Il ricorso può essere presentato:

  • Dalla Commissione Europea, a seguito del procedimento precontenzioso cui all’articolo 258 TFUE. Al termine del procedimento, svolto in contradittorio, la Commissione emette un parere finale motivato;
  • Da uno Stato membro contro un altro Stato membro, dopo aver sottoposto la questione alla Commissione ex articolo 259 TFUE.

La Corte adita può:

  • Accertare che lo Stato membro ha violato l’obbligo fissato dalla norma dell’Unione imponendo allo Stato in questione di adottare un provvedimento che ponga rimedio all’inadempimento;
  • Imporre il pagamento di una sanzione, su impulso della Commissione, qualora quest’ultima accerti che lo Stato membro non si è conformato alla sentenza della stessa Corte articolo 260 TFUE.

Altra competenza della Corte di Giustizia riguarda i ricorsi di annullamento contro le istituzioni dell’Unione: ad esempio nell’ipotesi in cui il ricorrente chiede l’annullamento di un atto presumibilmente contrario al diritto dell’UE (articolo 263 TFUE) oppure i casi di violazione del diritto dell’UE nei quali un’istituzione, un organo o un organismo si sia astenuto dal pronunciarsi (articolo 265 TFUE).

Il ricorso può essere proposto, contro un regolamento, una direttiva o una decisione adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’UE, ed azionato dagli Stati membri, dalle istituzioni stesse o da qualsiasi persona fisica o giuridica.

In questi casi la Corte può dichiarare nullo l’atto impugnato o accertare l’avvenuta astensione, e in tal caso l’istituzione inadempiente è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, articolo 266 TFUE.

La Corte è poi competente a decidere dei ricorsi contro le decisioni della Commissione che commina sanzioni alle impese ex art. 261 TFUE.

Inoltre, la Corte Europea è giudice di secondo grado per tuti i giudizi decisi dal Tribunale Europeo cui agli articoli 263, 265, 268, 270 e 272 TFUE.

Sono poi di competenza della Corte di giustizia i ricorsi previsti agli articoli 263 e 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proposti da uno Stato membro: contro un atto o un’astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione nei limiti di previsione dei Trattati.

La Corte è, altresì competente per i ricorsi cosiddetti indiretti, ossia di quelle questioni sollevate da un organo giurisdizionale nazionale (articolo 267 TFUE — rinvio pregiudiziale) ai fini della corretta interpretazione del contenuto della normativa dell’Unione Europea (Trattati, regolamenti, direttive ecc.)

Il Tribunale è giudice di primo grado per tutti i ricorsi per i quali non è competente la Corte di Giustizia (tra le istituzioni e sui ricorsi presentati da uno Stato membro contro il Parlamento e/o contro il Consiglio) e quindi per quelli presentati da soggetti (persone fisiche o giuridiche) o da uno Stato membro contro provvedimenti dottati dalla Commissione (articoli 263 e 265 TFUE, ricorsi volti all’annullamento di atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’UE o ricorsi presentati da persone fisiche o giuridiche volti a far constatare l’omessa pronuncia da parte delle istituzioni;  art. 268 TFUE ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell’UE o dai loro agenti;  270 e 272 TFUE controversie relative ai contratti stipulati dall’Unione o a suo nome, che prevedono espressamente la competenza del Tribunale). Inoltre, il Tribunale dell’UE è competente, su ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e contro l’Ufficio europeo delle varietà vegetali; nonché sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti, comprese le controversie tra qualunque istituzione e qualunque organo o organismo, da un lato, e il rispettivo personale, dall’altro.

Le sentenze rese dal Tribunale in primo grado sono suscettibili di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, ma soltanto per questioni di legittimità.