di Maria Vittoria Polticchia
Con sentenza resa in data 19 marzo 2026 sul caso B.G. c. Francia, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato all’unanimità la violazione dell’ articolo 6 § 1 della Convenzione in relazione al “rappel à la loi”, ovvero al richiamo formale alla legge previsto dall’ordinamento francese come alternativa al perseguimento penale.
La controversia riguardava una ricorrente minorenne, B.G., che nel giugno 2016, accompagnata dalla madre, denunciava alla polizia L.A., ragazzo diciassettenne, per averla costretta a praticare sesso orale nei bagni di scuola, minacciandola di rivelare la loro relazione ad un amico in comune. Il convenuto dichiarava che l’atto fosse consensuale. La polizia trasmetteva il fascicolo al pubblico ministero, osservando che la ricorrente “non aveva né gridato, né opposto resistenza e contattava regolarmente il suo aggressore via sms per spingersi oltre. Non aveva nemmeno espresso chiaramente il suo rifiuto”. Inoltre, B.G. veniva sottoposta a visita ginecologica, che non evidenziava lesioni. Nell’ottobre 2016, la denuncia veniva archiviata per “insufficiente caratterizzazione del reato”.
Nel settembre 2016, la madre di L.A. sporgeva denuncia contro B.G. per calunnia. L’anno successivo, la minore riceveva la notifica di “rappel à la loi” e dopo essere comparsa dinanzi al delegato del PM, il relativo verbale attestava esplicitamente che la ricorrente aveva commesso il reato di “denuncia calunniosa”, previsto dall’art. 226-10 del Codice penale francese, con conseguente iscrizione della minore nel casellario di giustizia.
Secondo i giudici di Strasburgo, l’accusa aveva ritenuto che B.G. avesse denunciato L.A. senza fornire alcuna motivazione, nonostante la minore non avesse mai ammesso i fatti e fosse stata privata del contradditorio. Inoltre, la Corte ha rilevato che le autorità non avevano valutato in modo equilibrato le dichiarazioni delle parti e ha chiarito che la nozione di consenso applicata risultava in contrasto con la propria giurisprudenza (H.W. c. Francia ed E.A. c. Francia) e basata su stereotipi quali l’assenza di grida, resistenza o chiaro rifiuto verbale.
Pertanto, esaminando l’intera sequenza procedurale, dalla denuncia di stupro fino al “rappel à la loi”, la Corte ha dichiarato l’applicazione di tale richiamo al caso di specie una violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione, ovvero del diritto ad un equo processo.
In aggiunta, il giudice Serghides, in un’opinione separata, pur concordando sulla violazione rilevata, ha criticato la mancata analisi autonoma della violazione dell’art. 13 della Convenzione, ritenendo tale scelta responsabile dell’indebolimento del diritto al ricorso effettivo.
La portata della decisione in esame assume quindi particolare rilevanza, avendo chiarito tre profili complessi: la tutela procedurale delle vittime di violenza sessuale, i limiti alle misure alternative all’azione penale e la corretta interpretazione della nozione di consenso.
di Hannah Alexa Lee
Nella sentenza del 5 marzo 2026 nella causa Kaganovskyy c. Ucraina (n. 2), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha esaminato il caso di una presunta detenzione in un istituto di assistenza sociale gestito dallo Stato e l’assenza di un procedimento per avviare un’azione giudiziaria volta a riesaminare tale detenzione e ottenere un risarcimento. Il ricorso si basava sull’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, della Convenzione, in relazione a una privazione della libertà.
Il ricorrente aveva una lunga storia di disturbi psichiatrici. La sua salute mentale si era deteriorata nel tempo, il che aveva portato a ripetuti ricoveri ospedalieri e a comportamenti finanziari scorretti. Il ricorrente è stato sottoposto a una perizia psichiatrica e un tribunale distrettuale di Kiev lo ha dichiarato incapace di intendere e di volere. Gli è stato quindi assegnato un tutore legale. Il 6 agosto 2014, il ricorrente è stato ricoverato presso l’Istituzione Residenziale Psiconeurologica di Kiev (KPRI), una casa di cura sociale gestita dallo Stato. Inizialmente considerava la sua permanenza volontaria, con il permesso di uscire occasionalmente.
Nel 2016, il ricorrente ha chiesto al suo tutore e alle autorità di avviare il procedimento per il ripristino della sua capacità giuridica, dopo che le sue condizioni mentali erano migliorate. Non vi è stata alcuna risposta a tale richiesta e il suo tutore legale non era disposto a collaborare a tale iniziativa. Pertanto, egli ha presentato istanza presso un tribunale nazionale per tentare di ripristinarla autonomamente.
Dopo aver avviato il procedimento per il ripristino della sua capacità, il KPRI gli ha vietato di lasciare la struttura e di ricevere visite. Egli sostiene che ciò sia avvenuto perché il suo tutore non voleva che lasciasse l’istituto per partecipare alle udienze in tribunale. Per un breve periodo, il ricorrente è stato trattenuto nell’unità di sorveglianza rafforzata (intensiva) del KPRI. Tuttavia, dopo essere stato trasferito nuovamente nel blocco residenziale, il divieto di uscita è continuato.
Il 16 novembre 2017, gli avvocati dell’UHHRU hanno fatto visita al ricorrente per accompagnarlo a un’udienza in tribunale volta a ripristinare la sua capacità. Il KPRI ha fatto riferimento alle istruzioni del tutore legale che affermavano che il ricorrente non poteva lasciare l’istituto. Alla fine, la direzione ha ricominciato a consentirgli di uscire, ma il 25 dicembre 2019 il ricorrente è deceduto presso il KPRI. A seguito di ciò, il procedimento civile per il ripristino della sua capacità è stato chiuso a causa del decesso del ricorrente.
In base all’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5 della Convenzione, il ricorrente ha contestato il divieto di allontanarsi dalla struttura. Ha informato i giudici che desiderava riottenere la capacità giuridica per lasciare il KPRI e iniziare una nuova vita, ma non poteva farlo perché la struttura gli aveva illegittimamente vietato di andarsene. Ha lamentato che, ai sensi del diritto interno, non poteva impugnare il divieto in tribunale né ricevere un adeguato risarcimento.
Il governo ha sostenuto che il caso doveva essere archiviato poiché il ricorrente era deceduto e non vi erano eredi o parenti stretti disposti a portare avanti la causa. Ha inoltre affermato che l’UHHRU non aveva la legittimazione ad agire, non era strettamente collegata al ricorrente e non sussistevano motivi rilevanti per giustificare il proseguimento dell’esame del caso.
L’UHHRU non era d’accordo. Ha affermato che il divieto per i residenti delle istituzioni di assistenza sociale di lasciare la struttura è un problema sistemico in Ucraina. La questione va oltre il singolo caso e riguarda tutte le persone ospitate in questo tipo di istituti. La questione non è stata affrontata in modo adeguato.
La Corte ritiene che questo caso di violazione dei diritti umani abbia una dimensione morale, il che giustifica un esame approfondito delle circostanze e la decisione di procedere con il caso nonostante la morte del ricorrente. Ha ritenuto superfluo esaminare la legittimazione dell’UHHRU data la natura del caso, che riguarda i diritti umani.
La Corte afferma che in casi precedenti riguardanti la permanenza di persone con disabilità mentale in istituti di assistenza sociale è stato riscontrato che la privazione della libertà può essere considerata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione. La permanenza del ricorrente presso il KPRI presentava fattori oggettivi di privazione della libertà ai sensi della Convenzione. La Corte osserva che il consenso iniziale del ricorrente non era irreversibile e che egli aveva il diritto, ai sensi dell’articolo 5, di non essere detenuto contro la sua volontà.
La Corte ha concluso che il ricorso era ammissibile e ha riscontrato una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, della Convenzione. Ha ritenuto che la detenzione del ricorrente non fosse legittima in quanto priva di una chiara base giuridica o giustificazione. Il ricorrente non ha potuto impugnare tale detenzione né ottenere alcun risarcimento per essa. Il caso evidenzia le carenze sistemiche nella tutela dei diritti delle persone ospitate in istituti di assistenza sociale.
di Maria Vittoria Polticchia
In una risoluzione adottata martedì 28 aprile 2026, con 447 voti a favore, 160 contrari, e 43 astensioni, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a presentare una proposta legislativa per introdurre una definizione comune di stupro basata sull’assenza di consenso libero, informato, e revocabile, conformemente all’art. 36 della Convenzione di Istanbul.
Gli eurodeputati hanno inoltre esortato gli Stati membri che ancora applicano definizioni di stupro fondate sull’uso della forza ad allineare le proprie legislazioni agli standard internazionali (tra cui la Convenzione di Istanbul). I parlamentari hanno altresì richiesto agli Stati membri di garantire sostegno e protezione adeguati alle vittime e ai sopravvissuti in tutta l’Ue.
Con tale risoluzione, il Parlamento ha chiarito che il silenzio, la mancata resistenza, l’assenza di un “no”, un consenso precedente, la condotta sessuale passata o qualsiasi relazione attuale o precedente non devono essere interpretati come consenso.
Al contrario, il consenso deve essere valutato in base al contesto, tenendo conto di situazioni quali violenza, minacce, abuso di potere, paura, intimidazione, perdita di coscienza, ebbrezza, sottomissione chimica, sonno, malattia, disabilità e altre situazioni di vulnerabilità. I parlamentari hanno altresì ribadito che le risposte traumatiche, come l’immobilità temporanea e la “fawn response”, ovvero l’assecondare l’aggressore in situazioni di coercizione per evitare un’escalation o lesioni, debbano essere prese in considerazione nella legislazione e nella pratica giudiziaria.
Gli europarlamentari hanno inoltre ribadito la richiesta di includere la violenza di genere tra i reati dell’Ue, sanciti nell’art. 83 (1) del TFUE. Tale disposizione consente di stabilire norme minime comuni in materia penale per “sfere di criminalità” particolarmente gravi e di carattere transnazionale.
Secondo i deputati, solo una normativa basata sull’assenza di consenso può garantire un effettivo accesso alla giustizia per la vittima, la quale deve ricoprire un ruolo centrale nell’ intervento legislativo proposto. In questa prospettiva, si richiede altresì che le vittime e le persone sopravvissute ad uno stupro possano accedere ad assistenza e servizi medici immediati, completi, sicuri, confidenziali e specializzati per tutto il tempo necessario.
La risoluzione sottolinea inoltre la necessità di una formazione obbligatoria, regolare e mirata per i professionisti che entrano in contatto con le vittime, nonché di introdurre linee guida Ue sull’educazione alla sessualità e alle relazioni. Si evidenzia altresì che la legislazione proposta in materia di stupro dovrà applicarsi anche agli ambienti digitali e virtuali.
Come anticipato, attualmente, in diversi Stati membri (tra cui l’Italia), la definizione di stupro si fonda sull’uso della forza, richiedendo di provare la minaccia o violenza fisica subita dalla vittima. La risoluzione testimonia dunque l’urgenza di intervenire sulla questione, con una legge innovativa che preveda un’interpretazione estesa della nozione di stupro, per disciplinare anche situazioni che non permettono di esibire prove di una violenza fisica.
Spetterà alla Commissione europea presentare una proposta legislativa capace di soddisfare le aspettative degli eurodeputati, e che dovrà essere approvata degli Stati membri. Nel dibattito precedente all’approvazione della risoluzione, la commissaria per la Parità, Hadja Lahbib ha dichiarato di aver recepito chiaramente il messaggio del Parlamento, preannunciando l’avvio di “una mappatura approfondita per individuare future azioni legislative affinché il sesso senza consenso sia definito stupro in tutta l’Ue”.
dalla Redazione dello Studio
A partire dal 4 settembre 2026 avrà inizio la II edizione del Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” (di seguito il “Corso”).
Il Corso, diretto dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, viene organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – in convenzione con l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, il Dipartimento di Diritto e società digitale dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Il Corso ha durata biennale per un totale di 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale). L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.
Il primo anno di Corso inizierà in data 4 settembre 2026 e terminerà il 17 settembre 2027, mentre il secondo anno inizierà in data 24 settembre 2027 e terminerà il 20 settembre 2028. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 31 agosto 2026.
Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.
dalla Redazione dello Studio
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza una serie di incontri su “Il diritto penale internazionale”.
Il seminario è aperto a tutti coloro i quali siano interessati ad approfondire le origini del diritto penale internazionale, le fonti internazionali, i crimini internazionali, la responsabilità penale, il ruolo delle vittime e il processo penale internazionale. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.
Al termine del seminario è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’intero seminario.
Il seminario si articola in 7 incontri, che si terranno in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:
Il costo della partecipazione al seminario (7 incontri) è di 250,00 € oltre IVA (305,00 € complessivi). È possibile iscriversi ai singoli incontri con una quota di partecipazione di € 45,00 oltre IVA (€ 55,00 complessivi).
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2026. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione che può essere reperito sul sito dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani oppure richiesto tramite mail all’indirizzo info@unionedirittiumani.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (tel. 06-8412940).


