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Newsletter n. 1 del 17 gennaio 2024

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Sommario

Il Sudafrica invoca la Corte Internazionale di Giustizia accusando l’Israele di genocidio e chiedendo l’adozione di misure provvisorie per cessare gli attacchi a Gaza

Il 29 dicembre 2023, il Sudafrica ha avviato un procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia (CIG) dell’Aia, accusando Israele di aver violato gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948. È stata, inoltre, richiesta l’adozione di misure provvisorie.

Il caso trae origine dagli interventi militari intrapresi da Israele nella Striscia di Gaza in risposta agli attacchi del gruppo armato Hamas del 7 ottobre 2023. Da allora, in poco più di tre mesi sono rimasti uccisi 23.000 palestinesi, ed altri 10.000 sono ancora dispersi tra le macerie, riporta Amnesty international.

Il procedimento davanti alla Corte internazionale di giustizia ha avuto inizio l’11 gennaio scorso, con l’esposizione delle argomentazioni del Sudafrica, seguite il giorno successivo dalle repliche di Israele.

La tesi dell’accusa, sostenuta dal giudice ad hoc Dikgang Moseneke, è che le operazioni militari svolte da Israele sulla striscia di Gaza costituiscano un tentativo di genocidio del popolo palestinese a Gaza. Per tale ragione, il Sudafrica chiede alla Corte dell’Aia di adottare urgenti misure cautelari (ai sensi dell’art. 41 dello Statuto CIG), che impongano ad Israele di cessare gli attacchi, permettendo l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza. La richiesta di misure cautelari è indipendente dall’accusa di genocidio, e potrebbe, dunque, essere accolta entro pochi giorni dall’inizio del procedimento.

L’ex capo della Corte suprema israeliana, Aharon Barak, è stato incaricato di occuparsi della difesa del paese convenuto. Israele ritiene le accuse infondate, sostenendo di aver subito un attacco terroristico senza precedenti per mano del gruppo armato Hamas, e di agire nei limiti del diritto internazionale invocando il diritto all’auto-difesa.

Una delle domande principali a cui la Corte dovrà rispondere sarà, dunque, se le operazioni militari di Israele nella striscia di Gaza si possano ritenere atti di auto-difesa, oppure no.

Incertezza giurisprudenziale in materia pensionistica: Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per violazione dell’art. 6 § 1 CEDU

Con sentenza del 14 dicembre 2023, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia in relazione al caso Vainieri e altri c. Italia per la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.

La vicenda trae origine da tre ricorsi riuniti (ric. n. 15550/11, ric. n. 15397/12, ric. n. 60648/16), presentati da numerosi ricorrenti andati in pensione tra il 1° gennaio 1996 e il 1° dicembre 2004 e iscritti al “Fondo Volo”, il fondo pensionistico dei dipendenti delle compagnie aeree. Al momento del pensionamento, i ricorrenti avevano scelto di ricevere una parte della pensione sotto forma di liquidazione in capitale, mentre il resto sarebbe stato versato mensilmente.

I ricorrenti, sulla base della giurisprudenza maggioritaria e delle norme in vigore al tempo del loro pensionamento, avevano una legittima aspettativa circa il criterio di calcolo della quota di pensione capitalizzata, basandosi sull’applicazione dei coefficienti stabiliti dai decreti ministeriali n. 192 del 1981 (D.M. del 1981) e n. 61 del 2003 (D.M. del 2003).

L’INPS, invece, aveva applicato dei coefficienti da essa stessa elaborati, più sfavorevoli rispetto a quelli a cui avevano fatto affidamento i ricorrenti, i quali, dunque, ottenevano una quota di pensione capitalizzata molto più bassa del previsto.

Per tale ragione, in date diverse, i vari ricorrenti avevano avviato procedimenti interni contro l’INPS per ottenere la rivalutazione della propria quota di pensione capitalizzata.

Nonostante i contenziosi pendenti in vari gradi di giudizio, il legislatore ha adottato la legge n. 244 del 2007 (c.d. legge finanziaria 2008), il cui articolo 2, comma 503, prevedeva l’applicazione dei “coefficienti INPS”. Nel 2009, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che tale disposizione si applicasse retroattivamente alle pensioni liquidate prima del 1° luglio 1997 e, successivamente, con la sentenza n. 11907 del 2014, le Sezioni Unite estendevano la portata retroattiva dell’articolo a tutte le pensioni dei beneficiari del “Fondo Volo”.

Nel ricorso presentato davanti alla Corte di Strasburgo, i ricorrenti sostenevano che l’adozione della legge finanziaria 2008 aveva modificato l’esito dei procedimenti già in corso a loro sfavore, in violazione dell’articolo 6 § 1 della CEDU.

La Corte, ritenendo insufficienti le giustificazioni del governo italiano per un intervento retroattivo di questo tipo, ha riscontrato una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e, in particolare, delle incertezze giurisprudenziali riguardanti l’individuazione dei coefficienti applicabili, la Corte ha condannato l’Italia a risarcire ai ricorrenti i danni patrimoniali e morali, nonché a rifornire costi e spese legali.

Grande Oriente d’Italia c. Italia: la Corte EDU cancella dal ruolo il caso sollevato contro l’Italia per la richiesta di dichiarazione di iscrizione alla massoneria

La Corte di Strasburgo, con decisione depositata il 14 dicembre 2023 (ric. n. 69817/12), ha disposto la cancellazione dal ruolo del caso Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani (GOI) c. Italia,  a seguito dell’intervento del governo italiano che ha rimosso il presupposto delle contestazioni dell’associazione ricorrente. Il Tribunale di Prato, infatti, aveva inserito sul proprio sito internet un documento relativo alle “Condizioni e documenti necessari per l’iscrizione all’albo dei periti giudiziari“, contenente la richiesta di dichiarare l’eventuale appartenenza a logge massoniche o segrete ai fini di tale iscrizione. Secondo l’istituzione massonica ricorrente, tale richiesta risultava in contrasto con l’art. 11 della CEDU, violando il diritto alla libertà di associazione di ogni individuo.

A seguito della comunicazione del ricorso al governo italiano, quest’ultimo ha provveduto a rimuovere il documento contestato, per poi chiedere la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 37 della CEDU.

L’associazione ricorrente si è dichiarata a favore della cancellazione dal ruolo del caso, ritenendo la rimozione del documento una misura sufficiente ad eliminare la violazione, richiedendo però il pagamento delle spese di difesa da parte del governo italiano. La Corte ha, dunque, riconosciuto alla ricorrente le spese legali e cancellato il caso dal ruolo.

Sezioni Unite Civili: ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno di divorzio può rilevare l’eventuale sussistenza di una convivenza prematrimoniale

Con sentenza n. 35385/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla questione di massima di particolare importanza posta dalla prima sezione civile della stessa Corte e relativa al rilievo della durata del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Le Sezioni Unite, partendo da una disamina del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, giungono alla conclusione per cui nella determinazione dell’assegno divorzile il giudice dovrà tenere conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale “avente i connotati di stabilità e continuità”.

In particolare, osservano le Sezioni Unite, la convivenza prima delle nozze è ormai “un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società”, cui si affianca “un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali” (così ord. interlocutoria n. 30671).

Di talché, dare rilievo alla convivenza prematrimoniale ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, prosegue la Corte di Cassazione, non comporterebbe alcuna “anticipazione dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile”, ma, semplicemente, consentirebbe al giudice – nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole – di tenere in considerazione, qualora rilevanti, le scelte compiute dalla coppia durante la convivenza prematrimoniale.

Di conseguenza, nonostante nel nostro ordinamento permanga una differenza fondamentale tra matrimonio e convivenza “non può escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo, abbia consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire”.

Su queste basi, procedendo ad un’interpretazione evolutiva della legge sul divorzio, le Sezioni Unite, hanno affermato il seguente, innovativo, principio di diritto:

“Ai fini dell’attribuzione e della quantificazione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, dell’assegno divorzile, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l’assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio”.

Si segnala il Corso “Vulnerabilità. Profili di un concetto fra dimensione sovranazionale e applicazioni nel diritto penale interno”

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa promuove il Corso “Vulnerabilità. Profili di un concetto fra dimensione sovranazionale e applicazioni nel diritto penale interno”, finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Il 19 gennaio 2024 il responsabile scientifico del Corso, il prof. Alberto di Martino, introdurrà il Corso, che avrà come obiettivo la sensibilizzazione degli operatori del diritto sul tema della vulnerabilità, in una prospettiva di internazionalizzazione del diritto penale.

Il Corso, della durata di sei mesi complessivi, offre 112 ore di lezione, fruibili in presenza a Pisa o online. Le lezioni saranno ripartite in tre moduli: 1. “La vulnerabilità della persona, tra tutela internazionale dei diritti umani e obblighi positivi di criminalizzazione”; 2. “Vulnerabilità dell’ambiente e diritto penale”; 3. “Tra vulnerabilità e sostenibilità: responsabilizzazione dell’impresa e catene globali di fornitura”.

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 24 gennaio 2024. Maggiori informazioni disponibili sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna.

Seminari su “I diritti garantiti nel sistema multilivello di tutela e le nuove generazioni di diritti”

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza una serie di seminari su “I diritti garantiti nel sistema multilivello di tutela e le nuove generazioni di diritti”.

I seminari sono aperti a tutti coloro i quali siano interessati ad approfondire l’argomento della tutela internazionale dei diritti fondamentali, quali diritto alla vita e alla libertà, nonché di diritti di nuova generazione, come il diritto alla privacy e il diritto ad un ambiente salubre. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.

Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.

Il corso si articola in 8 incontri, che si terranno  in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:

  • venerdì 16 febbraio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Diritto alla vita nell’interpretazione dei giudici interni e internazionali”, tenuto dal Prof. Avv. Andrea Saccucci;
  • venerdì 23 febbraio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Divieto di tortura nella giurisprudenza della Corte EDU”, tenuto dalla Prof. Rossana Palladino, dal Roberto Chenal e dal Prof. Antonio Marchesi;
  • venerdì 8 marzo 2024 (ore 14.00 – 18.00) – “Diritto alla libertà e detenzione: esercitazione su Comitato CAT”, tenuto dall’Avv. Federico Cappelletti e dal Dott. Mauro Palma;
  • venerdì 5 aprile 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto a vita privata e familiare”, tenuto dall’Avv. Maria Paola Costantini e dall’Avv. Massimo Benoit Torsegno;
  • venerdì 19 aprile 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto di espressione e associazione”, tenuto dalla Prof. Avv. Marina Castellaneta e dal Dott. Andrea Tamietti;
  • venerdì 3 maggio 2024(ore 14.00 – 18.00) – “Diritto alla privacy e protezione dei dati personali tra GDPR e normativa nazionale”, tenuto dal Prof. Avv. Alberto Gambino, dal Prof. Avv. Ugo Ruffolo e dal Prof. Giovanni Sciancalepore;
  • venerdì 10 maggio 2024 (ore 14.00 – 18.00) – “Verso un diritto a un ambiente salubre”, tenuto dalla Prof. Angela Di Stasi, dall’Avv. Francesco Rosi e dal Prof. Avv. Andrea Saccucci;
  • venerdì 24 maggio 2024 (ore 14.00 – 18.00)– “Impresa e diritti umani”, tenuto dalla Prof. Sabrina Bruno, dalla Prof. Avv. Maria Beatrice Deli, dall’Avv. Laura Guercio e dal Prof. Marco Fasciglione.

Il costo della partecipazione all’intero corso (8 incontri) è 360,00 € oltre IVA (440,00 € complessivi). È possibile iscriversi  alle singole giornate di studio con una quota di partecipazione di € 45,00 oltre IVA (€ 55,00 complessivi).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 12 febbraio 2024.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione. La compilazione del modulo richiede la sincronizzazione della propria e-mail oppure il possesso di un account Gmail (che può essere facilmente creato qui) congiuntamente all’effettuazione del bonifico come di seguito:

Intestato a: UFTDU

Causale: Nome/Cognome – Seminario diritti multilivello

IBAN: IT12X0306909606100000060078

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.

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