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Newsletter n. 6 del 6 luglio 2026

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Sommario

Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n. 19131 dell’11 giugno 2026: l’efficacia espansiva del giudicato e del provvedimento amministrativo ex l. 210/1992 nel giudizio di risarcimento danni da emotrasfusione infetta, la distribuzione dell’onere probatorio.

di Valentina Rao

La pronuncia in commento si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo alla responsabilità del Ministero della Salute per i danni da contagio a seguito di trasfusioni con sangue infetto. Il nodo centrale dell’ordinanza riguarda l’efficacia che l’accertamento del nesso causale, già compiuto in sede assistenziale ai sensi della Legge n. 210/1992, spiega all’interno del parallelo e autonomo giudizio civile di risarcimento del danno promosso ex art. 2043 c.c.

L’ordinanza n. 19131/2026, richiamando l’autorevole arresto delle Sezioni Unite n. 19129/2023, afferma che nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute che consegue ai danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il giudicato esterno formatosi fra le stesse parti sul diritto alla prestazione assistenziale, ai sensi della l. n. 210/1992, fa stato quanto alla sussistenza del nesso causale tra emotrasfusione e insorgenza della patologia; il giudice del merito è tenuto a rilevare anche d’ufficio la formazione del giudicato se risulta dagli atti di causa

L’atto amministrativo viene qualificato come elemento presuntivo “grave e preciso”, dotato di una forza tale da poter sorreggere anche da solo l’accertamento del nesso causale. Per il danneggiato, ciò si traduce in un immenso vantaggio processuale: la produzione del decreto di indennizzo esaurisce l’onere probatorio a suo carico riguardo all’an della causalità materiale.

Una volta introdotto in giudizio il riconoscimento dell’indennizzo, si attiva un rigido meccanismo di inversione dell’onere della prova a carico del Ministero della Salute. La difesa erariale non può più trincerarsi dietro mere contestazioni generiche o richiedere una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) che si rivelerebbe meramente esplorativa.

Il Ministero, per vincere la presunzione, incontra uno sbarramento assertivo e probatorio strettissimo. Ha l’onere di allegare e dimostrare: fatti specifici e preesistenti, che non siano stati oggetto di alcuna valutazione in sede amministrativa (ad esempio, la prova documentale di fattori di rischio o contagi alternativi e concomitanti, ignorati dalla CMO) oppure nuove scoperte della scienza medica sopravvenute rispetto all’accertamento originario, capaci di escludere o smentire definitivamente la correlazione tra quel determinato emoderivato e lo sviluppo della patologia sofferta dal paziente.

Ove il Ministero non assolva a questo stringente onere, il giudice di merito è tenuto a considerare il nesso di causa come definitivamente dimostrato.

L’ordinanza n. 19131/2026 trasforma l’accertamento assistenziale in un pilastro difficilmente scardinabile nel giudizio risarcitorio, costringendo lo Stato a rispondere dei propri doveri di vigilanza sanitaria a meno di rigorose, e quanto mai rare, sopravvenienze fattuali o scientifiche.

Corte di giustizia e diritto di soggiorno derivato della madre di un minore cittadino UE: il permesso in un altro Stato membro non preclude il diritto di soggiorno nello Stato di residenza del figlio

di Adriana Raimondi

Con la recente sentenza resa nel caso V c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (causa C‑147/24), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la madre di un minore cittadino dell’Unione può beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro in cui vive con il figlio e di cui quest’ultimo ha la cittadinanza, anche nell’eventualità in cui la stessa disponga già di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

In particolare, il caso riguarda una cittadina marocchina, V, residente nei Paesi Bassi con il coniuge, cittadino olandese e marocchino, e il figlio minorenne, cittadino olandese.

V aveva chiesto il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato nei Paesi Bassi ai sensi dell’articolo 20 TFUE, al fine di continuare a vivere con il figlio. Le autorità olandesi respingevano la domanda, ritenendo che la madre disponesse di un diritto di soggiorno in Spagna e che il minore potesse accompagnarla in tale Stato membro. Alla donna veniva quindi ordinato di lasciare i Paesi Bassi e di recarsi immediatamente in Spagna.

Investito della controversia, il giudice nazionale sospendeva il procedimento principale, ritenendo necessario sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: “1)   Se l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che non è escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Qualora non sia escluso che a un genitore cittadino di un paese terzo debba essere concesso un diritto di soggiorno derivato nello Stato membro di cui suo figlio minorenne possiede la cittadinanza e in cui detto figlio risiede senza essersi avvalso dei suoi diritti di cittadinanza, anche se detto genitore cittadino di un paese terzo [gode di] un diritto di soggiorno in un altro Stato membro; 2.      Se dall’articolo 20 TFUE, in considerazione dell’articolo 5, lettere a) e b), della direttiva 2008/115 e dell’articolo 6, paragrafo 2, della [suddetta] direttiva (…), nel caso in cui esista un rapporto di dipendenza che giustifichi la concessione di un diritto di soggiorno derivato sulla base dell’articolo 20 TFUE, discenda un obbligo per l’autorità decisionale di accertarsi che l’esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno corrisponda all’interesse superiore del minore e che la vita familiare possa essere mantenuta prima di ingiungere al genitore cittadino di un paese terzo di recarsi senza indugio nello Stato membro in cui gode di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione al soggiorno e se detti fattori debbano essere presi in considerazione nella valutazione della domanda di un diritto di soggiorno derivato”.

Nelle sue conclusioni, l’avvocata generale Tamara Ćapeta aveva proposto di interpretare l’articolo 20 TFUE nel senso che esso non esclude il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato al genitore cittadino di un Paese terzo, anche quando questi sia titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Secondo l’avvocata generale, il diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente comprende anche il diritto di scegliere di non spostarsi e le autorità nazionali devono valutare l’interesse superiore del minore e il diritto alla vita familiare prima di imporre al genitore di trasferirsi in un altro Stato membro.

La Corte, con la sentenza in commento, ridefinendo l’ambito delle questioni pregiudiziali proposte, ha affermato che l’articolo 20 TFUE, letto alla luce degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una decisione che neghi il diritto di soggiorno derivato al genitore di un minore cittadino dell’Unione per il solo fatto che tale genitore disponga di un titolo di soggiorno in un altro Stato membro.

Secondo la Corte, le autorità nazionali devono previamente verificare se la vita familiare che il minore conduce con entrambi i genitori possa effettivamente proseguire in tale altro Stato membro e se il trasferimento sia conforme al suo interesse superiore. Nel caso di specie, rileva in particolare il rischio che il minore venga separato dal padre, qualora quest’ultimo non possa ottenere un diritto stabile di soggiorno in Spagna.

La Corte ha inoltre valorizzato la situazione personale del minore, che non parla spagnolo, ma olandese e che presenta difficoltà di elocuzione e di espressione per le quali segue un insegnamento specializzato nei Paesi Bassi. Tali elementi devono essere considerati dal giudice nazionale al fine di stabilire se un trasferimento forzato in Spagna sia contrario al suo interesse superiore.

Risulta quindi evidente, anche alla luce della precedente giurisprudenza della Corte, che l’eventuale titolarità di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro non può automaticamente escludere il diritto di soggiorno derivato nello Stato in cui il minore cittadino dell’Unione vive stabilmente con entrambi i genitori. Nel caso in cui la vita familiare non possa proseguire nell’altro Stato membro, o il trasferimento sia contrario all’interesse superiore del minore, il diritto dell’Unione impone il riconoscimento del diritto di soggiorno derivato al genitore cittadino di un Paese terzo.

Ferrieri e Bonassisa c. Italia: la Corte EDU scrive un nuovo capitolo della giurisprudenza sui controlli fiscali

di Maria Vittoria Polticchia

Introduzione

Con la sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia, i giudici di Strasburgo sono tornati a pronunciarsi sulla compatibilità della normativa italiana con l’art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in materia di accertamento fiscale e di accesso ai dati bancari dei contribuenti.

L’Italia era già stata recentemente condannata in ambito fiscale, in primis in Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, sentenza riguardante le tutele relative all’accesso e all’ispezione di locali commerciali e adibiti ad attività professionali, ritenute incompatibili con l’art. 8 CEDU. Successivamente, con la pronuncia Agrisud 2014 s.r.l. semplificata e Altri c. Italia, la Corte aveva riconosciuto la violazione dell’art. 8 CEDU a causa della mancata previsione, nell’ordinamento italiano, di precise condizioni per autorizzare accessi, verifiche e ispezioni fiscali nei locali commerciali o professionali, nonché per l’assenza di rimedi ex ante o ex post contro l’illegittimità degli atti istruttori.

Sulla scia di tale giurisprudenza, in Ferrieri e Bonassisa c. Italia i giudici di Strasburgo hanno ulteriormente esaminato la compatibilità dell’ordinamento italiano con l’art. 8 CEDU, individuando un problema sistemico in materia di accesso ai dati bancari da parte degli Uffici finanziari. Per la Corte, questi ultimi godono di poteri istruttori estremamente ampi, in assenza di un controllo giurisdizionale effettivo.

I fatti di causa

Nella fattispecie, le due vicende riunite riguardano due ricorrenti, i quali nel 2019 e nel 2020, avevano ricevuto dalle rispettive banche la notifica di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate di fornire informazioni sui loro conti bancari, sulla cronologia delle transazioni e su altre operazioni finanziarie relative ad uno specifico arco temporale. Le banche avevano comunicato ai ricorrenti che avrebbero adempiuto all’obbligo di legge, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, punto 7, del Decreto del Presidente della Repubblica (d.P.R.) n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell’articolo 32, comma 1, punto 7, del d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973.

Le questioni giuridiche sottoposte alla Corte

Il Governo italiano sollevava un’eccezione preliminare di ammissibilità del ricorso, sostenendo che i ricorrenti non avessero esperito tutti i rimedi interni previsti nell’ordinamento italiano. La Corte EDU ha scelto di esaminare congiuntamente ammissibilità e merito della vicenda. Pertanto, non considerando il ricorso manifestamente infondato, i giudici lo hanno ritenuto ammissibile (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 51-52).

In particolare, i ricorrenti adivano la Corte EDU per violazione dell’art. 8 CEDU, lamentando l’incompatibilità della normativa italiana con i principi di legalità e di Stato di diritto, un eccessivo potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla legislazione nazionale, nonché la mancanza di sufficienti garanzie procedurali per proteggerli da eventuali abusi o arbitrarietà e soprattutto l’assenza di un controllo giurisdizionale indipendente ex ante e/o ex post sulle misure contestate (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 59-62).

In aggiunta, i ricorrenti segnalavano come il Garante del contribuente fosse un organo privo della competenza per valutare i reclami sollevati nei ricorsi in esame, che non poteva adottare decisioni vincolanti e dunque non efficace (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 62). I sig.ri Ferrieri e Bonassisa avevano inoltre sostenuto di non essere stati informati dell’autorizzazione all’accesso dei propri conti bancari e che quindi non fossero a conoscenza del motivo per cui venissero attuate le misure, le quali non erano sottoposte ad alcun controllo effettivo (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 63).

Il Governo italiano contestava le doglianze dei ricorrenti, in particolare affermando che:  le misure contestate fossero state richieste per mezzo elettronico e dunque tramite procedura controllabile; che vi fosse stato un controllo ex ante posto in essere dall’Agenzia delle Entrate; che le disposizioni di legge sopracitate permettessero un’interpretazione estesa dell’applicazione di tali misure; e che l’organo di gestione competente fosse indipendente (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 64-66). Il Governo italiano sosteneva altresì che le misure oggetto del ricorso avessero il chiaro scopo di verificare l’effettivo adempimento degli obblighi fiscali da parte dei contribuenti. Aggiungeva inoltre che il controllo giurisdizionale ex post non fosse esperibile tramite “atto preparatorio” quale l’autorizzazione in esame, non impugnabile in sede giudiziaria. Tale autorizzazione era bensì impugnabile mediante ricorso dinanzi al tribunale tributario competente contro l’avviso di accertamento definitivo, qualora fosse dimostrabile che un’irregolarità nel procedimento di autorizzazione avesse pregiudicato la validità di tale avviso (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 67-68).

Il ragionamento della Corte

La Corte, richiamando la sua precedente giurisprudenza sul punto, ha ribadito che l’interpretazione e l’applicazione pratica della legge da parte dei tribunali nazionali deve garantire ai singoli la protezione contro le ingerenze arbitrarie (cfr. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, § 96). I giudici hanno inoltre riaffermato la legittimità, per le autorità statali, di accedere e divulgare  – nell’ambito di procedure formali – i dati bancari al fine di verificare se un soggetto abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali e, in caso contrario,  intraprendere le azioni legali necessarie (cfr. G.S.B. v. Switzerland § 95). Tuttavia, la Corte ha anche specificato che in tali circostanze occorra accertarsi che vi siano garanzie adeguate e sufficienti contro l’arbitrarietà (cfr. G.S.B. v. Switzerland § 96). Pertanto, la Corte ha ritenuto che possa essere sufficiente un controllo giurisdizionale ex post; mentre un controllo ex ante potrebbe compromettere lo scopo di un’indagine o di un’attività di sorveglianza (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 74).

La Corte ha quindi esaminato se la base giuridica delle misure in questione delimitasse l’ambito del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali e se prevedesse garanzie procedurali sufficienti a tutelare i ricorrenti da eventuali abusi o arbitrarietà (cfr. § 76). La Corte ha considerato tale base giuridica inadeguata a delimitare sufficientemente la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali e di conseguenza, ha ritenuto non soddisfatto il requisito della “qualità della legge” ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 82).

Sull’esistenza di garanzie procedurali, la Corte ha sostenuto che le considerazioni relative all’efficienza in materia fiscale e la necessità di non compromettere la finalità delle misure contestate possano giustificare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante. In tale contesto, la Corte ha ritenuto necessario accertare l’esistenza di altre garanzie efficaci ed adeguate contro gli abusi e l’arbitrarietà, in particolare il controllo giudiziario indipendente ex post (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 86-87).

La Corte ha ritenuto che l’autorizzazione all’accesso ai dati bancari costituisca un atto non autonomamente impugnabile tramite ricorso dinanzi ai giudici tributari (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 88). Pertanto, la Corte ha escluso che tale misura costituisse un rimedio giurisdizionale ex post efficace ai sensi della propria giurisprudenza (cfr. Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri § 88-94).

Quanto al ricorso dinanzi ai tribunali civili, la Corte ha concluso che il Governo non avesse dimostrato l’esistenza pratica del rimedio in questione, il quale sarebbe stato comunque inefficace ai sensi dell’art. 8 CEDU (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 99).

In merito al reclamo presentato al Garante nazionale del contribuente, ai sensi dell’art. 13 legge n.212/2000, la Corte rilevava che le decisioni di tale organo non fossero vincolanti, bensì limitate alla formulazione di raccomandazioni alle autorità fiscali. Ne consegue che tale rimedio non costituisce un ricorso effettivo ai fini delle garanzie contro l’arbitrarietà richieste ex art. 8 della CEDU (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 100-102).

La decisione e le misure di carattere generale individuate dalla Corte

La Corte ha stabilito che il quadro giuridico nazionale non ha garantito ai ricorrenti il livello minimo di tutela sancito dalla Convenzione. In tali circostanze gli interventi non potevano ritenersi “conformi alla legge” come richiesto dall’art. 8 § 2 della CEDU. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto una violazione dell’art. 8 della Convenzione (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia §§ 105-106).

La Corte, ai sensi dell’art. 46 CEDU, ha definito fondamentale per lo Stato convenuto l’adozione di misure generali adeguate, al fine di allineare legislazione e prassi nazionale alle proprie conclusioni, superando le carenze sistemiche individuate (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia  §§ 112-113). Nel merito, secondo la Corte, il quadro giuridico nazionale dovrebbe: indicare le circostanze e le condizioni alle quali le autorità sono autorizzate ad accedere ai dati bancari dei contribuenti; obbligare le autorità a rispettare tali condizioni; fornire le motivazioni di tali misure e giustificarle alla luce dei criteri imposti dalla legge (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 114). Tale quadro normativo dovrebbe tenere conto del contesto della cooperazione internazionale tra le autorità fiscali e degli interessi di quest’ultime a divulgare ed accedere ai dati bancari, per verificare se un contribuente abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali all’estero (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia § 116).

Inoltre, i giudici hanno ritenuto che alcune delle misure necessarie siano già previste dalla legislazione nazionale, ma che i principi generali sanciti da tale normativa debbano essere attuati mediante norme specifiche del diritto interno e che la giurisprudenza debba essere allineata a tali principi e a quelli stabiliti dalla Corte (cfr. Ferrieri e Bonassisa c. Italia  § 117 e Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri § 147).

Conclusioni

In sintesi, attraverso questa nuova pronuncia, la Corte ha contribuito al rafforzamento delle garanzie procedurali riconosciute in materia di accesso ai dati bancari, chiarendo quali tutele debbano accompagnare l’accesso dello Stato alle informazioni finanziarie, in conformità con i principi di protezione dei dati dell’Ue, dell’autonomia degli Stati, della vita privata degli individui e dello Stato di diritto.

Pertanto, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità di cui godono gli Stati in tema fiscale, la Corte di Strasburgo è riuscita a tracciare dei confini per regolare l’esercizio di tale discrezionalità, garantendo trasparenza ed assicurando il rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell’art. 8 CEDU.

Omnibus VII: il Consiglio approva il nuovo Regolamento sulla semplificazione e la razionalizzazione delle norme sull’intelligenza artificiale

dalla Redazione

Il Consiglio ha approvato in via definitiva un nuovo Regolamento che semplifica e razionalizza alcune norme sull’intelligenza artificiale (IA). Il provvedimento rientra nel pacchetto legislativo “Omnibus VII”, parte dell’agenda Ue per la semplificazione normativa, con l’obiettivo di rendere più chiaro ed efficiente il quadro legislativo e di favorire l’innovazione e la competitività delle imprese nel mercato unico.

Marilena Raouna, viceministra degli Affari europei della Repubblica di Cipro ritiene che il nuovo Regolamento sull’IA rappresenti un passo decisivo verso un’Ue più competitiva, capace di garantire maggiore certezza del diritto e un’applicazione uniforme delle regole sull’IA.

Tale Regolamento contiene il divieto di utilizzare sistemi di IA per creare o manipolare contenuti sessuali non consensuali – compresi i cosiddetti deepfake – e materiale di abuso sessuale su minori.

Il nuovo Regolamento sull’IA rinvia altresì al 2 agosto 2027 il termine entro cui le autorità competenti a livello nazionale dovranno istituire spazi di sperimentazione normativa per l’IA e riduce da sei a tre mesi, con il nuovo termine fissato al 2 dicembre 2026, il periodo di tolleranza entro il quale i fornitori dovranno implementare soluzioni volte a garantire trasparenza sui contenuti generati artificialmente.

Sull’interazione delle norme relative all’IA con la legislazione settoriale (es. dispositivi medici, giocattoli, ascensori, moto d’acqua) il nuovo Regolamento prevede un meccanismo che consente di evitare eventuali sovrapposizioni.

I prodotti contemplati dal Regolamento sulle macchine sono stati esentati dall’applicabilità diretta del Regolamento sull’IA. La Commissione europea potrà altresì adottare norme di diritto derivato per introdurre requisiti di salute e sicurezza per i sistemi di IA ad alto rischio, in linea con il Regolamento sulle macchine.

Il Regolamento aggiunge inoltre un nuovo obbligo, a carico della Commissione, di fornire orientamenti per aiutare gli operatori economici di sistemi di IA ad alto rischio – disciplinati dalla normativa di armonizzazione settoriale – a conformarsi ai requisiti previsti dal Regolamento sull’IA, in modo da ridurre al minimo l’onere di conformità.

Tale Regolamento sull’IA si inserisce nel più ampio processo di semplificazione normativa avviato dall’Ue, anche in luce delle sfide declinate nelle relazioni di Enrico Letta Much more than a market” e di Mario Draghi “The future of European competitiveness” nel 2024.

Per quanto gli obiettivi prefissati di semplificazione e competitività siano legittimi, si teme che la nuova legislazione in materia digitale venga applicata in una logica deregolatoria, con implicazioni negative sull’effettiva applicabilità dei diritti formalmente riconosciuti dal diritto Ue, in particolare nel Regolamento sull’IA.

Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” – II edizione

dalla Redazione

A partire dal 4 settembre 2026 avrà inizio la II edizione del Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” (di seguito il “Corso”).

Il Corso, diretto dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, viene organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – in convenzione con l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, il Dipartimento di Diritto e società digitale dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e i Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Corso ha durata biennale per un totale di 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale). L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Il primo anno di Corso inizierà in data 4 settembre 2026 e terminerà il 17 settembre 2027, mentre il secondo anno inizierà in data 24 settembre 2027 e terminerà il 20 settembre 2028. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 31 agosto 2026.

Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto n. 20 crediti formativi, di cui n. 2 crediti obbligatori per ciascun anno di Corso.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.

Lezione del Prof. Fausto Pocar e del Prof. Giuseppe Nesi su “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani”

dalla Redazione

Il 17 luglio 2026, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, si terrà online via Teams, la lezione “Genesi ed evoluzione della tutela dei diritti umani” organizzata dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani e da UnitelmaSapienza.

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” che avrà inizio a settembre 2026.

Porterà i saluti istituzionali l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani). Terranno la lezione il Prof. Fausto Pocar (Professore emerito di Diritto internazionale nell’Università di Milano, già Presidente dell’ICTY e della Camera d’Appello dell’ICTR) e il Prof. Giuseppe Nesi (Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università di Trento).

Segue la locandina dell’evento.

Convegno internazionale “Consenso vs. violenza: uno sguardo comparato negli ordinamenti europei. Riflessioni e prospettive nel centenario di Tina Lagostena Bassi”

dalla Redazione

L’11 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, si è svolto a Roma, presso Palazzo Valentini, in Via IV Novembre 119/A, il Convegno “Consenso vs. violenza: uno sguardo comparato negli ordinamenti europei. Riflessioni e prospettive nel centenario di Tina Lagostena Bassi”, organizzato dall’IDHAE (Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens), unitamente alla Fondazione Tina Lagostena Bassi, alla Fondazione Mario Lana per i diritti umani e all’Unione forense per la tutela dei diritti umani, in occasione del centenario di Tina Lagostena Bassi. È stata fornita la traduzione simultanea in e dal francese del Convegno, che si è potuto seguire anche da remoto.

Hanno portato i saluti istituzionali Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma Capitale), Cristina Michetelli (Consigliera dell’Assemblea capitolina, Città metropolitana di Roma Capitale), Raimondo Lagostena (Fondazione Tina Lagostena Bassi) e Francesco Rosi (Presidente della Fondazione Mario Lana per i diritti umani).

Ha moderato Giorgio Zanchini (giornalista RAI) e sono intervenuti Laura Boldrini (Presidente del Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei deputati, prima firmataria della proposta di legge sul consenso), Maria Elena Boschi (Deputata, Capogruppo di Italia Viva), Paola Di Nicola Travaglini (Consigliera della Corte di Cassazione), Anna Finocchiaro (Presidente di Italiadecide) e Andrea Catizone (Presidente della Fondazione Tina Lagostena Bassi).

Inoltre, hanno illustrato la normativa europea in prospettiva comparata Dominique Attias (Avvocata in Parigi, Ufficiale della Legione d’Onore, Presidente della European Lawyers Foundation), Benjamine Bovy (Avvocata in Bruxelles, Assistente di diritto penale e di diritto processuale penale presso l’UCLouvain) e Giulia Jaeger (Avvocata in Lussemburgo, Segretaria Generale dell’IDHAE).

Ha concluso il Convegno Anton Giulio Lana (Presidente dell’IDHAE).

Lectio magistralis del dott. Guido Raimondi sul “Il sistema europeo di tutela dei diritti umani e il ruolo degli avvocati”

dalla Redazione

Il 18 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle 17:00, si è svolta online, tramite Microsoft Teams, la Lectio magistralis del Dott. Guido Raimondi (già Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo) su “Il sistema europeo di tutela dei diritti umani e il ruolo degli avvocati”, organizzata dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani e dall’UnitelmaSapienza.

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha presentato la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, che avrà inizio a settembre 2026.

Ha introdotto e concluso i lavori l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani).

Convegno su “Il nuovo Patto su migrazione e asilo alla prova dello Stato di diritto” dalla Redazione

Il 26 giugno 2026, dalle ore 14:30 alle 17:30, si è svolto a Roma, presso la Sala Seminari dell’UnitelmaSapienza, il Convegno “Il nuovo Patto su migrazione e asilo alla prova dello Stato di diritto”. Tale evento è stato organizzato dal Dipartimento di Diritto e Società Digitale dell’UnitelmaSapienza, dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Hanno portato i saluti e aperto i lavori il Prof. Avv. Mario Carta (Professore ordinario di Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza), l’Avv. Alessandro Graziani (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) e  l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani). Sono intervenuti la Prof.ssa Daniela Vitiello (Professoressa associata di Diritto dell’Unione europea presso l’Università della Tuscia), la Dott.ssa Marcella Ferri (Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza) e l’Avv. Alessio Sangiorgi (Assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione europea presso UnitelmaSapienza), mentre ha moderato e concluso i lavori il Prof. Christopher Hein (Professore di Migration and Refugee Policies presso l’Università LUISS Guido Carli).

In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha presentato la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, che avrà inizio a settembre 2026.

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