di Valentina Rao
Nella sentenza n. 22064 del 3 luglio 2026, viene esaminato il tema dell’esistenza e risarcibilità in capo al figlio concepito, ma non ancora nato, del danno da perdita del rapporto genitoriale, per fatto illecito del terzo.
La sentenza della Suprema Corte conclude un lungo iter processuale, avviatosi con la tragica scomparsa di un uomo, deceduto all’interno della struttura ospedaliera facente capo all’ASL di Caserta, a seguito di ricovero d’urgenza.
La moglie della vittima, in proprio e quale genitrice della figlia minore, sebbene non ancora nata al momento del decesso del padre, aveva adito il Tribunale, per far dichiarare la responsabilità dei medici intervenuti e per sentirli condannare, in solido con l’ASL, al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, aveva condannato l’ASL e i due medici, in solido tra loro, liquidando anche alla figlia — non ancora nata al momento della morte del padre — il danno da perdita del rapporto parentale. La Corte d’appello, invece, aveva escluso tale voce di danno, ritenendo che, non essendo la minore ancora nata, non potesse configurarsi né un pregiudizio morale né un danno dinamico-relazionale.
La Cassazione accoglie il ricorso sul punto, affermando che il figlio già concepito al momento dell’illecito mortale del padre, anche se nato dopo il decesso, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale. La sentenza d’appello viene quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.
Sostiene la Suprema Corte che l’instaurazione del rapporto genitoriale va intesa come normale conseguenza del concepimento stesso del figlio, per cui, ove il fatto illecito di un terzo la impedisca, ciò implicherà inevitabilmente la sussistenza di un nesso di causalità materiale fra la condotta illecita e l’evento dannoso, costituito dalla lesione del diritto al rapporto genitore-figlio.
Dunque, in tema di responsabilità aquiliana, il figlio già concepito al momento della morte del padre naturale cagionata dall’illecito del terzo, e nato successivamente, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto genitoriale, poiché la futura instaurazione della relazione padre-figlio costituisce conseguenza normale del concepimento e il rapporto affettivo, educativo e di cura tutelato dall’art. 315-bis c.c. integra una situazione soggettiva propria del figlio.
La lesione del diritto al godimento del rapporto genitoriale, che si puntualizza nella sfera giuridica del nato, è causalmente riconducibile alla condotta illecita secondo il criterio della causalità adeguata, senza che assuma rilievo la questione della capacità giuridica del concepito; le conseguenze pregiudizievoli, morali e dinamico-relazionali, sono presunte in ragione della peculiarità del rapporto genitoriale e configurano danno diretto, non meramente riflesso o di rimbalzo, ancorché si manifestino in epoca successiva all’evento lesivo.
di Valentina De Giorgio
Con sentenza del 2 luglio 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Ubeda e altri c. Italia (ricorso n. 9993/24), riguardante l’inadeguatezza di indagini relative a denunce presentate per episodi di violenza domestica e sessuale.
La vicenda traeva origine dal ricorso presentato dalla signora Ubeda e dai due figli minorenni, A.P. e M.P., tutti cittadini francesi. Nell’aprile 2021 la signora Ubeda aveva sporto denuncia presso la polizia contro il padre dei suoi figli ed ex compagno, G.P., cittadino italiano, affermando che lo stesso, durante la loro relazione, aveva usato violenza, sia fisica che psicologica, nei confronti suoi dei figli. Nel maggio 2021, su richiesta della signora Ubeda, lei e i suoi figli erano stati accolti in un centro di accoglienza dedicato. Nel novembre 2021, il pubblico ministero presso la Procura di Benevento aveva presentato istanza di archiviazione del procedimento, liquidando un episodio, durante il quale G.P. aveva puntato un coltello alla gola della signora Ubeda, come uno “scherzo di cattivo gusto” e affermando che era difficile dimostrare che G.P. fosse a conoscenza della mancanza di consenso della signora Ubeda al rapporto sessuale, considerando che “[era] normale che gli uomini dovessero superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tendeva a opporre quando [era] stanca della vita quotidiana e un uomo [le faceva] avances sessuali”. A seguito dell’opposizione della signora Ubeda alla richiesta di archiviazione, nel febbraio 2024, G.P. veniva rinviato a giudizio.
Parallelamente, nel maggio 2021 la signora Ubeda aveva intentato un’azione legale per ottenere l’affidamento esclusivo dei figli, la revoca della responsabilità genitoriale dell’ex compagno, l’autorizzazione a lasciare l’Italia e il mantenimento. Nel maggio 2024 il Tribunale per i minorenni revocava a G.P. la responsabilità genitoriale ma non veniva espressamente emessa alcuna decisione in merito alla richiesta della signora Ubeda di essere autorizzata a stabilirsi in Francia. Lei e figli decidevano in ogni di lasciare il centro di accoglienza nel luglio 2024.
Nel 2024 i ricorrenti presentavano ricorso contro l’Italia invocando l’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), sostenendo che i tribunali italiani non avessero valutato adeguatamente le loro accuse di violenza domestica né adottato a loro favore misure di protezione adeguate. Evidenziavano inoltre che la loro permanenza nel centro di accoglienza per oltre tre anni avesse comportato una grave violazione del benessere fisico e psicologico dei minori, sottoponendoli di fatto a una restrizione eccessiva e ingiustificata delle loro libertà a causa del regolamento interno del centro.
Con la sentenza in parola, la Corte di Strasburgo, pur ritenendo che le autorità italiane avessero reagito tempestivamente alle accuse di violenza domestica, avviando immediatamente un procedimento penale e collocando i ricorrenti in un centro di accoglienza, ha affermato che tale sistemazione aveva comportato per loro un onere maggiore rispetto a quello a carico di G.P., il quale non era stato sottoposto ad alcuna misura. Inoltre, le autorità italiane non avevano valutato in modo continuativo la proporzionalità della misura né avevano preso in considerazione la possibilità di adottare misure alternative quali, ad esempio, l’assegnazione dell’abitazione familiare alla signora Ubeda e ai figli o l’autorizzazione al loro trasferimento in Francia. La Corte ha ritenuto che il procedimento non avesse soddisfatto i requisiti di un’indagine tempestiva, approfondita ed efficace, come previsto dalla CEDU.
Peraltro, in relazione alle osservazioni del pubblico ministero che lo avevano portato a sminuire gravi episodi e a chiedere l’archiviazione del procedimento, la Corte ha ritenuto che tali motivazioni riflettessero una cultura sessista e stereotipata e ha condiviso le preoccupazioni espresse in una relazione del GREVIO (Gruppo di esperti sull’azione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica), secondo cui tali stereotipi potrebbero portare le vittime di violenza domestica a subire un’ulteriore vittimizzazione in aula, la c.d. vittimizzazione secondaria. Peraltro, dal rinvio a giudizio di G.P. nel febbraio 2024, la Corte ha osservato che non parrebbe esser ancora stata fissata una data di udienza. Nel complesso, nel caso di specie, a parere della Corte, le autorità italiane non hanno riconosciuto le complesse dinamiche della violenza domestica e non hanno fornito una risposta proporzionata alla gravità dei fatti denunciati dalla signora Ubeda e dai minori.
Per tali ragioni, la Corte ha riscontrato una violazione dell’art. 3 e dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia nei confronti dei ricorrenti, condannando lo Stato convenuto al pagamento ad ognuno dei ricorrenti di € 15.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti, nonché ala rifusione dei costi.
di Maria Vittoria Polticchia
Il 17 luglio 2026, la Commissione europea ha pubblicato la VII Relazione annuale sullo Stato di diritto, analizzando gli sviluppi registrati in tale ambito in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma anche in Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.
Attraverso la Relazione, la Commissione ribadisce il ruolo centrale dello Stato di diritto nel progetto europeo, essendo uno dei valori fondamentali dell’Unione ex art. 2 del Trattato sull’Unione europea. Come riportato nella Relazione, in un contesto di prolungata incertezza geopolitica, promuovere e proteggere lo Stato di diritto rimane un obiettivo strategico dell’Unione europea. Uno Stato di diritto consolidato è altresì essenziale per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, per garantire la protezione dei loro diritti, proteggere la democrazia, ma anche per migliorare la competitività dell’Unione europea.
Il capitolo dedicato all’Italia evidenzia alcuni progressi nel rafforzamento del sistema giudiziario, attraverso nuove assunzioni di magistrati e personale amministrativo volte a colmare carenze strutturali. La Commissione rileva inoltre alcuni avanzamenti nella digitalizzazione della gestione dei procedimenti giudiziari. Permane tuttavia la criticità relativa all’eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, che continua a rappresentare una delle principali sfide del sistema giudiziario italiano.
In materia di lotta alla corruzione, la Commissione valuta positivamente l’adozione della nuova strategia nazionale anticorruzione per il periodo 2026-2028 e le linee guida supplementari emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di segnalazione degli illeciti. Restano tuttavia aperte alcune questioni, tra cui l’approvazione del disegno di legge sul conflitto di interessi, la regolamentazione dell’attività di lobbying e la disciplina del finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali.
In materia di pluralismo e libertà dei media, la Commissione riconosce i progressi compiuti dall’Italia al fine di rafforzare l’autonomia finanziaria dell’autorità di regolamentazione dei media. Al contempo, vengono segnalate con preoccupazione le aggressioni e le forme di intimidazione che continuano a subire i giornalisti, nonché il mancato avanzamento nel processo legislativo di riforma sulla diffamazione e sulla tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche.
Il capitolo italiano richiama inoltre i timori manifestati dai portatori di interessi relativamente al ricorso frequente alla decretazione d’urgenza e alle mozioni di fiducia, oltre al possibile impatto della legge sulla sicurezza del 2025 e del nuovo decreto in materia di sicurezza interna sullo spazio civico e sull’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali. La Commissione segnala inoltre il grave ritardo dell’Italia nella creazione di un’istituzione nazionale unica per i diritti umani (NHRI), nonostante alcuni timidi passi compiuti in tale direzione.
Tra le raccomandazioni rivolte all’Italia per migliorare lo Stato di diritto, la Commissione invita a completare il sistema digitale di gestione delle cause in tutti i gradi di giudizio, a sviluppare una disciplina sistematica dei conflitti di interessi, nonché ad adottare norme sul lobbying e istituire un registro operativo delle attività dei rappresentanti di interessi.
Si raccomanda altresì di intensificare gli interventi volti a gestire la pratica di incanalare donazioni attraverso fondazioni e associazioni politiche e di introdurre un registro elettronico unico per le informazioni sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali.
In aggiunta, viene raccomandato all’Italia di portare avanti la riforma in materia di diffamazione, garantire la libertà di stampa in conformità con le norme europee sulla protezione dei giornalisti e costituire un’istituzione nazionale per i diritti umani in linea con i Principi di Parigi delle Nazioni Unite.
Alla luce degli elementi evidenziati, la Relazione sembra delineare un quadro di uno Stato membro nel quale, pur a fronte di alcuni progressi, permangono criticità in materia di trasparenza, indipendenza dei media, qualità della regolamentazione e tutela effettiva dei diritti fondamentali e dell’interesse pubblico. Pertanto, le raccomandazioni confermano che il processo di rafforzamento dello Stato di diritto in Italia resta ancora incompleto e richiede ulteriori interventi e costante monitoraggio.
dalla Redazione dello Studio
Il 3 settembre 2026 si terrà, interamente da remoto, il Convegno “La tutela multilivello delle vittime di violazione dei diritti umani: il caso Almasri”, promosso nell’ambito delle iniziative della Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Aprirà i lavori l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ETS e Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani . Modererà l’incontro l’Avv. Paola Regina, referente della Sezione Lombardia dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Interverranno l’Avv. Laura Guercio, Professoressa presso la Link University di Roma, che approfondirà il tema della cooperazione degli Stati con la Corte Penale Internazionale; l’Avv. Omer Schatz, che analizzerà il procedimento giudiziario innanzi alla Corte Penale Internazionale; l’Avv. Angela Bitonti, Vicepresidente dell’Associazione per la promozione e tutela dei diritti umani (ADU), che illustrerà le iniziative promosse in ambito nazionale in relazione al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; e l’Avv. Lucia Galletta, che si soffermerà sulla tutela delle vittime dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, che prenderà avvio nel mese di settembre 2026.
dalla Redazione dello Studio
Il 14 settembre 2026 si terrà, interamente da remoto, il Convegno “Evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea”, promosso nell’ambito delle iniziative della Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Aprirà i lavori l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani ETS e Direttore della Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Modererà l’incontro l’Avv. Paola Regina, referente della Sezione Lombardia dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Interverranno il Prof. Massimo Condinanzi, Giudice italiano presso la Corte di Giustizia dell’Unione europea, e Professore ordinario di diritto dell’Unione europea presso l’Università Statale di Milano, che approfondirà l’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte di Giustizia; il Prof. Ezio Perillo, già giudice presso il Tribunale dell’Unione europea, che affronterà il tema del rapporto tra tutela dei valori comuni e tutela dei diritti fondamentali. Le conclusioni saranno affidate alla Prof.ssa Chiara Favilli, Professoressa ordinaria di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Firenze e responsabile del coordinamento del modulo di diritto europeo della Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica in diritto internazionale.
In occasione dell’evento, la Scuola Nazionale di Alta Formazione specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani presenterà la II edizione del Corso di specializzazione per Avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, che prenderà avvio nel mese di settembre 2026.
dalla Redazione dello Studio
Si comunica che l’inizio della II edizione Corso di Alta Formazione Specialistica per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale”, organizzato dall’ Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFDU), è stato posticipato al 12 febbraio 2027.
In particolare, con bando di proroga del 23 luglio 2026, è stata disposta la riapertura dei termini di iscrizione e il differimento dell’inizio delle lezioni al 12 febbraio 2027.
Sarà, quindi, possibile iscriversi al Corso sino al 31 gennaio 2027. È altresì prorogato al 31 gennaio 2027 il termine per la presentazione della domanda d’assegnazione di n. 3 borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione.
Di conseguenza, il primo anno di Corso inizierà in data 12 febbraio 2027 e terminerà in data 14 gennaio 2028, mentre il secondo anno di corso inizierà in data 11 febbraio 2028 e terminerà in data 19 gennaio 2029, come da calendario.
Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense della tutela dei diritti umani.
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.
