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Newsletter n. 7 del 7 giugno 2019

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Sommario

Importanti aggiornamenti in tema di risarcimento del danno ai sensi della l. 244/2007 sulle transazioni con il Ministero della Salute.

In merito alla transazione prevista dalla legge finanziaria 244/2007, sono stati pagati i primi danneggiati.
L’Avv. Roberto Fiorentino – Direttore dell’Ufficio 5° del Ministero della Salute – ha preso in carico la questione transattiva a far data dal 1° settembre 2018. Nell’anno 2018 sono state sottoscritte solo 5 transazioni e prima dell’arrivo del direttore Fiorentino appena 3 in 9 anni.

Ogni pratica viene sottoposta al previo vaglio dell’Avv. Fiorentino e successivamente richiesto il parere all’Avvocatura Generale dello Stato, così come previsto dall’art. 27 bis L. 114/14.
La dott.ssa Giordano non si occupa più delle transazioni ancorché in una prima fase – sebbene fosse già “entrato in campo” l’Avv. Fiorentino – abbia continuato a interagire su queste in qualche modo sovrapponendosi allo stesso Avv. Fiorentino.

Oggi, in linea di principio, la dott.ssa Giordano cura le liquidazioni dell’equa riparazione prevista dall’art. 27 bis L. 114/14 e delle somme portate dalle sentenze di condanna del Ministero della Salute in materia di rivalutazione dell’indennizzo ex lege 210/92.
Benché l’Avv. Fiorentino abbia preso in mano la situazione con competenza e professionalità, ci sono ancora delle questioni giuridiche al vaglio del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Corte dei Conti che creano incertezze sull’esito della procedura transattiva e conseguenti ulteriori ritardi.
Solo una volta che l’Avvocatura avrà emesso il parere e la Corte dei Conti avrà adottato il provvedimento, potrà riprendere la liquidazione delle restanti posizioni dei danneggiati.

Ennesima vittoria dello Studio Lana Lagostena Bassi in materia di diritto di famiglia: il Tribunale di Torino condanna al risarcimento del danno per abbandono un padre che, fin dalla nascita, si è disinteressato del figlio.

Terminata con successo una dura battaglia legale, patrocinata dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana e dall’Avv. Lucia Testa dello Studio Lana Lagostena Bassi, intrapresa da un ragazzo, oggi trentenne, che – nel solco della giurisprudenza della Cassazione inaugurata pochi anni fa – lamentava di essere stato sostanzialmente abbandonato dal padre, il quale pure, all’atto della sua nascita, lo aveva riconosciuto.
In particolare, il Tribunale di Torino, sezione quarta, ha espressamente affermato come nell’ordinamento italiano, l’art. 30 della Costituzione protegga espressamente il diritto/dovere di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Allo stesso modo, l’art. 315 bis c.c. prevede che, ogni figlio ha non solo il diritto di essere “mantenuto, educato, istruito”, ma anche di essere “assistito moralmente” dai genitori. Nel caso di abbandono, il figlio viene privato del suo ambiente primario, rappresentato dalla famiglia, e tale condotta configura un’ipotesi che è stata dalla dottrina definita di illecito c.d. endofamiliare, consistente appunto nella privazione del rapporto genitoriale, nella quale soggetto attivo è il genitore che omette di svolgere il ruolo da egli stesso scelto con la (o che comunque gli deriva dalla) procreazione, mentre soggetto passivo è il minore che perde, senza sua colpa, uno dei genitori.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto pienamente provato il disinteresse mostrato dal padre nei confronti del figlio, per lunghi anni; disinteresse idoneo a dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.
Nel corso dell’istruttoria è stata raggiunta la prova che la relazione personale ed affettiva tra padre e figlio sia stata gravemente deficitaria e carente di quei requisiti di adeguatezza circa la presenza del padre ed, in sostanza, che i rapporti tra i due siano stati del tutto ed inaccettabilmente “saltuari”.
Sussistendo i presupposti per ritenere integrata la condotta lesiva contestata al genitore – e per riconoscere al ragazzo il risarcimento del danno non patrimoniale per assenza o comunque del tutto inadeguata presenza della figura paterna nel corso dell’età evolutiva – il Tribunale di Torino ha quantificato il pregiudizio applicando le tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano” (“perdita del genitore”), operando poi dei correttivi, in via equitativa, per l’adattamento dei richiamati parametri alla situazione specifica.
Seguendo questo iter logico, il Tribunale ha condannato il padre assente a risarcire il figlio della somma di € 80.000,00, oltre alle spese legali.
Si tratta di una vittoria dello Studio Lana Lagostena Bassi di particolare importanza, poiché, nella liquidazione del danno, si è applicato il range massimo di solito utilizzato dai giudici in controversie analoghe. Per questo motivo tutti i componenti dello Studio esprimono viva soddisfazione, soprattutto per essere riusciti – pur esclusivamente sul piano squisitamente giuridico – a tutelare il ragazzo a fronte del comportamento gravemente omissivo del padre, il quale, anche nel corso del gudizio, non ha mai mostrato segni di ‘pentimento’ o vicinanza al figlio.

Ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di protezione medicalmente assistita: no alla trascrizione della paternità del genitore intenzionale in caso di GPA, sì al riconoscimento se la fecondazione è avvenuta post mortem.

In data 8 maggio 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno individuato un principio di diritto in materia di maternità surrogata e diritti riproduttivi delle coppie omosessuali destinato plausibilmente a far discutere: ad avviso della Suprema Corte, infatti, l’esigenza di garantire l’ordine pubblico – con la quale contrasterebbe un’elusione del divieto di surrogazione della maternità previsto dall’art. 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 – può prevalere sull’interesse di un bambino ad essere riconosciuto come figlio di entrambi i genitori.
All’origine dei fatti di causa era il ricorso esperito vittoriosamente dinanzi alla Corte d’Appello di Trento da parte di due uomini che, dopo aver contratto matrimonio in Canada, nel medesimo Paese avevano ottenuto dalla Superior Court of Justice dell’Ontario un provvedimento giudiziale che aveva riconosciuto ad entrambi – sia al padre biologico sia a quello c.d. «intenzionale» – la paternità su due minori generati tramite gestazione per altri, segnatamente mediante impianto degli ovociti di una donatrice nell’utero di una donna disposta sostenere la gravidanza, e contestualmente aveva del tutto escluso la maternità della gestante. Una volta rientrata in Italia, la coppia si era vista negare dall’ufficiale di stato civile la trascrizione della pronuncia in forza della quale risultava affermata la cogenitorialità del padre intenzionale. Dinanzi all’accoglimento da parte del giudice d’appello della domanda presentata dai due, proponevano ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, il Ministero dell’Interno ed il Sindaco di Trento.
Sul punto, la Cassazione, nel dare ragione ai ricorrenti, ha dichiarato che la compatibilità della sentenza straniera di cui si richieda la trascrizione in Italia con l’ordine pubblico debba essere valutata non soltanto «alla stregua dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali», ma anche avendosi riguardo «al modo in cui gli stessi sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti». In quest’ottica, ad opinione della Corte, non si può riconoscere l’efficacia di una sentenza straniera che confligga con il divieto di maternità surrogata, atteso che tale divieto, nel nostro ordinamento, presidia il bene superiore della dignità umana: la gestione per altri – scrive la Corte richiamando una più risalente pronuncia della Consulta (cfr. sent. n. 272 del 2017) – è una pratica «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Quanto al principio del best interest of the child, sancito dalla Convenzione di New York sui diritti dell’infanzia, lo stesso potrà essere tutelato mediante il ricorso da parte del genitore intenzionale all’istituto dell’adozione in casi particolari (in questo caso, una sorta di stepchild adoptioni) rispetto alla quale, tuttavia, giova ricordare che essa non è del tutto equiparabile sotto il profilo degli effetti giuridici all’adozione ordinaria.
Sul tema della P.M.A., la Cassazione si è nuovamente pronunciata, a distanza di pochi giorni, il 15 maggio 2019. Con la sentenza n. 13000, la I Sezione Civile ha acconsentito al riconoscimento della filiazione come verificatasi all’interno nel matrimonio rispetto al caso di una bambina concepita in Spagna tramite fecondazione assistita omologa dopo la morte del padre e coniuge della ricorrente, che in vita aveva prestato il suo consenso alla raccolta dei suoi gameti finalizzata ad un successivo impianto. Nell’occasione, naturalmente, non era in discussione che il defunto fosse genitore biologico della minore, bensì che ella potesse utilizzare il suo cognome. In proposito, la Corte, pur ravvisando la dubbia legittimità, alla luce dell’imprecisione sul punto del quadro normativo vigente, del ricorso a tale pratica post mortem, ha sottolineato che tale circostanza «non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse dal nato, l’applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all’esito di tale percorso»: avendo prestato in vita il suo valido consenso, il padre deceduto aveva compiuto un atto che è indice di una scelta di genitorialità pienamente consapevole.

La nuova class action.

La legge 31 del 12 aprile 2019 è intervenuta sulla normativa in materia di azione di classe, modificando la disciplina precedentemente dettata sul punto dall’art. 140bis del Codice del Consumo con l’intesa di introdurre nell’ordinamento uno strumento più simile al paradigma della class action statunitense. Il legislatore, ad ogni modo, ha optato per il differimento dell’entrata in vigore della novella, che ha fissato per il 19 aprile 2020; durante la fase transitoria, continuerà a trovare applicazione il testo previgente.
La prima e, probabilmente, più rilevante novità riguarda l’ambito applicativo della norma. La riforma, infatti, fa transitare la disciplina dell’azione di classe dal Codice del Consumo al codice di procedura civile, in coda al quale colloca il nuovo Titolo VIIIbis del libro IV (artt. 840bis e ss.). In questo modo, dunque, tale azione cessa di configurarsi come un rimedio prettamente consumeristico, esperibile soltanto da soggetti qualificabili come “consumatori” o “utenti”, diventando utilizzabile da parte di chiunque voglia ottenere un risarcimento a fronte di una lesione di «diritti individuali omogenei». Sul versante attivo, risultano legittimati ad agire ciascun componente della classe in rilievo nonché le associazioni od organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nella difesa dei diritti lesi; sul versante passivo, per converso, l’azione può essere rivolta avverso imprese o enti gestori di servici pubblici o di pubblica utilità.
L’azione dovrà essere proposta dinanzi alla sezione del Tribunale specializzata in materia d’impresa con ricorso – e non più con atto di citazione – sul quale si deciderà nelle forme del rito sommario di cognizione. Una volta presentata la domanda, superato un vaglio di ammissibilità, alla stessa sarà data pubblicità mediante pubblicazione su un apposito portale telematico del Ministero della Giustizia; da quel momento, entro un termine compreso tra i 60 e 150 giorni, gli altri componenti della classe potranno scegliere se aderire all’azione (meccanismo di opt-in). Sotto questo profilo, la nuova class action si differenzia notevolmente dal modello americano, che vincola automaticamente ogni membro dalle classe a partire dalla sua proposizione e richiede, perché il singolo possa chiamarsene fuori, che lo dichiari espressamente (meccanismo di opt-out).
Lo Studio, già da decenni in prima linea nella proposizione di cause collettive in settori che spaziano dal diritto sanitario a quello dell’immigrazione, è senz’altro interessato ad avvalersi di questo utile strumento per la difesa dei più svariati diritti, così da portare avanti ancor più efficacemente battaglie vecchie e nuove. Per informazioni, è possibile scrivere al seguente indirizzo: studio@llbrlex.com

Bolzano: congresso giuridico distrettuale (13/15 giugno 2019).

Si terrà a Bolzano, dal 13 al 15 giugno 2019, l’ottavo congresso giuridico distrettuale, organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense, dell’Organismo Congressuale Forense e dell’Unione Triveneta.
Nella giornata di venerdì 14 giugno prossimo, a partire dalle ore 11.15, l’Avv. Anton Giulio Lana interverrà coordinando l’incontro in tema di immigrazione, e svolgendo una relazione su “la giurisprudenza della Corte Europea in materia di immigrazione e i discorsi di odio”.
Per la partecipazione all’intero Congresso verranno riconosciuti fino a 14 crediti formativi in materia non obbligatoria e fino a 6 crediti formativi in materia di deontologia.
La scheda di iscrizione ed il programma dell’evento sono consultabili sul sito degli ordini degli avvocati sopra indicati.

Premio Ludovic Trarieux 2018 – Bruxelles, 24 maggio 2019.

Venerdì 24 maggio 2019 si è tenuta a Bruxelles la cerimonia di consegna del Premio internazionale Ludovic Trarieux 2018, riconosciuto a Nasrin Sotoudeh, avvocatessa iraniana e attivista per i diritti delle donne, condannata in contumacia ad una pena di 38 anni di carcere e 148 frustate. Il Premio è stato rimesso dal Prof. Paul Lemmens, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo a Parastou Forouhar, in rappresentanza di Nasrin e a Karim Lahidji, presidente onorario della FIDH – International Federation for Human Rights; alla remise ha partecipato altresì Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
La giornata è stata altresì occasione per la riunione della Giuria per l’assegnazione del Premio Trarieux 2019, deliberazione alla quale il Presidente dell’Unione forense ha preso parte e che per questa occasione è stato riconosciuto a Rommel Jonathan Duran Castellanos, avvocato colombiano nonché Presidente dell’Equipo Juridico Pueblos (EJP), difensore delle comunità marginalizzate e di vittime di violazioni dei diritti umani.
Il Premio internazionale per i diritti umani Ludovic Trarieux “Omaggio degli avvocati a un avvocato” è stato creato nel 1985 e fu consegnato, quello stesso anno, alla famiglia di Nelson Mandela, primo avvocato premiato; viene attribuito ogni anno a un avvocato che si è distinto in modo particolare per la sua attività a difesa dei diritti umani, del diritto di difesa, della supremazia del diritto, nonché nella lotta contro il razzismo e l’intolleranza in tutte le sue forme.

Convegno “La Corte europea dei diritti dell’uomo: tra rafforzamento del dialogo e tutela delle libertà” – Bruxelles, 24 maggio 2019.

Nella giornata di venerdì 24 maggio 2019 il Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Anton Giulio Lana è intervenuto nel convegno dal titolo “La Corte europea dei diritti dell’uomo: tra rafforzamento del dialogo e tutela delle libertà”, tenutosi presso la prestigiosa “Salle des audiences solennelles” della Corte di cassazione.
L’evento si è svolto alla presenza di Yves Oschinsky, Presidente dell’Istituto dei diritti umani dell’Ordine degli avvocati di Bruxelles e di Françoise Tulkens, già giudice e vice-Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo e ha visto gli interventi di Frédéric Krenc, avvocato in Bruxelles e professore dell’Università di Louvain, Paul Lemmens, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, André Alen, Presidente della Corte costituzionale belga, Beatrijs Deconinck, Primo Presidente della Corte di cassazione belga, Roger Stevens, Primo Presidente del Consiglio di stato, Marie-Aude Beernaert, professore presso l’Università di Louvain, Isabelle Niedlispacher, Agente del governo belga presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, Christophe Pettiti, avvocato in Parigi e segretario generale dell’Istituto dei diritti dell’uomo dell’Ordine degli avvocati di Parigi nonché di Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista: proseguono le lezioni.

Hanno avuto inizio il 29 marzo u.s. le lezioni della Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista, alla presenza del direttore, Avv. Prof. Anton Giulio Lana e con l’intervento del Prof. Avv. Paolo Palchetti, ordinario di diritto internazionale presso l’Università degli studi di Macerata.
La Scuola ha carattere nazionale e due sedi principali (Roma e Milano), oltre che delle sedi secondarie a Udine, Genova, Bari e Messina, tutte collegate in videoconferenza con le sedi centrali e con la presenza di un tutor.
La durata dei corsi è biennale per un totale di circa 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale).

Il corso, che avrà un taglio nettamente pratico e professionalizzante, è stato suddiviso in sette macro-aree del diritto internazionale, sotto la guida di sette responsabili di area: dopo una introduzione sulle fonti del diritto internazionale e la loro applicazione (che sarà curata dal Prof. Paolo Palchetti), nel corso del primo anno si affronteranno le aree dei diritti umani (a cura del Prof. Andrea Saccucci), e del diritto del mare (a cura del Prof. Giuseppe Cataldi), per concludersi con una ampia disamina del diritto internazionale privato (curata dalla Prof.ssa Stefania Bariatti). Il secondo anno di lezioni, che avrà inizio nel gennaio 2020, prevede anzitutto l’analisi del diritto internazionale dell’economia e dell’arbitrato internazionale (la cui trattazione sarà curata dal Prof. Andrea Giardina e dalla Prof.ssa Maria Beatrice Deli), cui seguirà la trattazione del diritto internazionale delle migrazioni (da parte della Prof.ssa Favilli), delle tematiche degli spazi polari, aerei e cosmici e tutela internazionale dell’ambiente (a cura, rispettivamente del Prof. Sergio Marchisio e del Prof. Lorenzo Schiano di Pepe) e che si concluderà con l’approfondimento del diritto penale internazionale (a cura del Prof. Fausto Pocar).

Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito della Scuola.