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Newsletter n.12 del 23 dicembre 2021

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Sommario

Abdi Ibrahim v. Norway: la Grande Camera ribadisce il principio per cui l’adozione del minore che non tenga in considerazione i desideri della madre viola i suoi diritti umani

Con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2021, nel caso Abdi Ibrahim c. Norvegia (ricorso n. 15379/16), la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribadito il principio per cui l’adozione che non tenga conto dei desideri della madre viola i suoi diritti umani.

In particolare, il caso originava dalla decisione delle autorità norvegesi di dare seguito all’adozione di un minore senza il consenso della madre, rifugiata somala, che pur non contestando la decisione di affidare il figlio ad un’altra famiglia, chiedeva che, nella scelta della famiglia affidataria, venisse preso in considerazione il background culturale e religioso del bambino. La madre chiedeva infatti che il figlio fosse affidato ad una famiglia musulmana o comunque mantenesse un contatto con la sua cultura e la sua fede musulmana.

Nonostante tale richiesta il bambino veniva affidato e poi definitivamente adottato, a seguito della decisione della Corte Suprema, da una famiglia cristiana, recidendosi così ogni legame con la sua famiglia d’origine e ogni possibilità per la madre di mantenere e coltivare un rapporto con il figlio. A fronte di questa decisione la donna proponeva ricorso alla Corte europea dei diritti umani, sollevando la violazione degli artt. 8 e 9 CEDU, nonché dell’art. 2 Protocollo 1. La Corte, in una sentenza del 17 dicembre 2019, all’unanimità accoglieva la doglianza relativa alla violazione dell’art. 8 CEDU, della vita privata e familiare della ricorrente.

La ricorrente chiedeva però che la questione fosse rimessa alla Grande Camera, in quanto non era stata presa in considerazione autonomamente la violazione da lei sollevata relativa all’art. 9 CEDU (libertà di pensiero, coscienza e religione). Dinanzi la Grande Camera la ricorrente faceva presente come avesse più volte espresso il desiderio che venisse mantenuta l’identità religiosa del figlio, che invece a seguito dell’adozione veniva battezzato dalla sua nuova famiglia, senza nessuna possibilità di mantenere un legame con lei e con la sua cultura. La Grande Camera, nella sentenza in commento, ribadisce che la fattispecie può ben essere considerata alla luce dell’art. 8, così come interpretato e applicato in relazione all’art. 9, non essendo necessario esaminare separatamente l’allegata violazione dell’art. 9.

In sintesi, la Grande Camera, ripercorrendo i principi espressi in sue numerose pronunce in materia, notava che, se vi è un certo consenso in relazione al fatto che le autorità nazionali abbiano un’obbligazione di mezzi e non di risultato per quanto riguarda la collocazione del minore in una famiglia che condivida la sua identità culturale, l’adozione dovrebbe comunque costituire un’extrema ratio cui ricorrere.

Nel caso di specie, la Corte, nel riconoscere la violazione del rispetto della vita privata e familiare della ricorrente, affermava che nel processo decisionale che ha portato alla rottura definitiva dei legami tra la ricorrente e il minore le autorità nazionali non davano sufficiente importanza al diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare e all’interesse, suo e del minore, a mantenere le loro relazioni personali. Di fatto, la Corte non rinveniva quegli elementi di eccezionale gravità tali da giustificare la rottura completa e definitiva dei rapporti tra la madre e il figlio, costituendo ius receptum il principio per cui “generally, the best interests of the child dictate, on the one hand, that the child’s ties with its family must be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit, since severing those ties means cutting a child off from its roots. It follows that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that everything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to “rebuild” the family”.

È scriminata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare e facendo valere il diritto al non respingimento verso un Paese non sicuro, si opponga alla riconsegna alla Stato Libico

Nel luglio 2018, l’imbarcazione Vos Thalassa, battente bandiera italiana, soccorreva più di sessanta migranti a bordo di un natante in procinto di affondare. Dopo aver informato il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, alla Vos Thalassa veniva chiesto dalle autorità italiane di fare rotta verso Lampedusa. Successivamente però la cd. Guardia costiera libica contattava l’imbarcazione e chiedeva di dirigersi verso le coste africane; le autorità italiane confeermavano tali indicazioni. Tuttavia, un gruppo di migranti a bordo, essendosi accorti del cambio di rotta, tentava di  impedire ai membri dell’equipaggio di consegnarli alla Guardia costiera libica. Due persone venivano identificate e così accusate di resistenza a pubblico ufficiale e di atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio italiano di un numero imprecisato di migranti.

Il GUP presso il Tribunale di Trapani pronunciava un giudizio assolutorio ritenendo sussistere la causa di giustificazione della legittima difesa, considerato che gli imputati avevano reagito ad una situazione di pericolo non da loro volontariamente creata (cfr Cass. sez. I, n. 56330 del 13/09/2017) ma spinti dalla “necessità impellente di salvare la propria vita”, e che l’offesa derivata da detta reazione non era stata sproporzionata in quanto volta a salvaguardare il diritto alla vita e a non essere sottoposti a torture o trattamenti inumani o degradanti.

Contro tale decisione il PM proponeva impugnazione e la Corte d’appello di Palermo condannava gli imputati, sostenendo che il giudice di primo grado non avesse fatto corretto uso dei principi regolatori della scriminante della legittima difesa. I giudici ritenevano infatti che i migranti si fossero volontariamente posti in stato di pericolo, “sia avendo pianificato una traversata in condizioni di estremo pericolo, si avendo poi chiesto i soccorsi al fine di essere recuperati da natanti di salvataggio, di tal che l’intervento di soccorso non può in alcun modo essere considerato, nella dinamica causale che caratterizzò l’evento, come un fatto imprevedibile, bensì come l’ultimo di una serie di atti programmati, finalizzati a raggiungere il suolo europeo, con una serie di tappe prefissate”. Pertanto, secondo una dubbia ricostruzione dei giudici di secondo grado,  era “evidente che […] le azioni violente e minacciose attuate in danno del marinaio, del primo ufficiale e del comandante, non sono state poste in essere per la necessità di difendere un proprio diritto dal pericolo di un’offesa ingiusta, bensì come atto finale di una condotta delittuosa, studiata in anticipo e che correva il rischio (per i migranti) di non essere portata a termine a causa dell’adempimento da parte del Vos Thalassa di un ordine impartito da uno stato sovrano che aveva la competenza sulla zona SAR ove vennero messi in atto i soccorsi”.

Gli imputati presentavano ricorso in Cassazione, la quale ha concluso che, in presenza di tutti i presupposti previsti dall’articolo 52 del codice penale è scriminata la condotta di resistenza a pubblico ufficiale da parte del migrante che, soccorso in alto mare e facendo valere il diritto al non respingimento verso un Paese non sicuro, si opponga alla riconsegna alla Stato Libico.

Questa pronuncia della sesta sezione penale della Cassazione rappresenta un’importante conferma del fatto che le operazioni di soccorso in mare che sfociano in respingimenti verso la Libia violano il principio del non refoulement e il diritto delle persone soccorse ad essere portate in un place of safety dove sia garantito il rispetto dei loro diritti fondamentali.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea definisce gli obblighi degli Stati membri verso i propri cittadini il cui atto di nascita emesso da un altro Stato membro designa come genitori due persone dello stesso sesso

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 14 dicembre 2021 (causa C-490/20), stabilisce che gli Stati membri sono tenuti da un lato, a rilasciare un documento di identità al loro cittadino, nato in un altro Stato membro e il cui atto di nascita designa due persone dello stesso sesso come genitori, e dall’altro a riconoscere il rapporto di filiazione accertato da detto atto di nascita, in virtù dell’articolo 21 TFUE.

K.D.K., di nazionalità britannica, e V.M.A., di nazionalità bulgara, residenti in Spagna dal 2015 e sposate dal 2018, hanno avuto una figlia in Spagna, S.D.K.A., il cui atto di nascita spagnolo fa mezione di entrambe le madri come genitori.

Le autorità bulgare riufiutavano tuttavia di rilasciare un atto di nascita per la minore, presupposto necessario per l’ottenimento del documento di identità in Bulgaria, dato che V.M.A. sosteneva di non essere obbligata a dare seguito alla richiesta delle autorità di fornire prove relative alla filiazione e all’identità della madre biologica. A sostegno di tale richiesta, le autorità bulgare precisavano che l’atto di nascita bulgaro contempla una sola casella per la madre e dunque che la menzione di due genitori dello stesso sesso nell’atto di nascita è contraria all’ordine pubblico bulgaro.

V.M.A. proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo di Sofia avverso tale decisione, il quale attestava che S.D.K.A. è cittadina bulgara per nascita in virtù delle disposizioni costituzionali bulgare. Tuttavia, il giudice bulgaro interpellava la Corte di giustizia dell’Unione Europea con un rinvio pregiudiziale chiedendo, in sostanza, “se il diritto dell’Unione obblighi uno Stato membro a rilasciare un atto di nascita, al fine di ottenere un documento d’identità secondo le norme di tale Stato membro, per un minore, cittadino di tale Stato membro, la cui nascita in un altro Stato membro è attestata da un atto di nascita emesso dalle autorità di tale altro Stato membro, conformemente alla sua legislazione nazionale, e che designa, quali madri di tale minore, una cittadina del primo di tali Stati membri e sua moglie, senza precisare quale delle due donne abbia dato alla luce la bambina. In caso affermativo, detto giudice si chiede se il diritto dell’Unione esiga che un tale atto includa, come quello emesso dalle autorità dello Stato membro in cui il minore è nato, i nomi di tali due donne in qualità di madri”.

La Corte argomenta che S.D.K.A. gode, in quanto cittadina dell’Unione, della libertà di circolare e di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello di origine in virtù dell’articolo 21§1 TFUE. Affinché i diritti previsti da tale articolo siano effettivi, gli Stati membri sono obbligati, in applicazione della direttiva 2004/38, a rilasciare un documento di identità ai loro cittadini e, come ricorda la Corte, detto documento deve contenere il cognome così come risulta dall’atto di nascita emesso dallo Stato membro in cui la persona è nata, senza che lo Stato membro che deve rilasciare il documento possa invocare il proprio diritto interno per rifiutarne l’emissione.

Difatti, il documento di identità è necessario all’esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno, che S.D.K.A. deve poter esercitare, senza impedimenti, con ciascuna delle sue due madri dal momento che il legame di filiazione, biologica o giuridica, è stato accertato dalle autorità spagnole. A tal proposito la Corte ribadisce che “i diritti riconosciuti ai cittadini degli Stati membri all’articolo 21, paragrafo 1, TFUE includono il diritto di condurre una normale vita familiare sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro del quale essi possiedono la cittadinanza, al ritorno in tale Stato membro, ivi beneficiando della presenza, al loro fianco, dei loro familiari”. Pertanto, “sarebbe contrario ai diritti fondamentali che gli articoli 7 e 24 della Carta garantiscono a tale minore privarlo del rapporto con uno dei suoi genitori nell’ambito dell’esercizio del suo diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri o rendergli de facto impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio di tale diritto per il fatto che i suoi genitori sono dello stesso sesso.”

La Corte precisa, infine, che se lo status delle persone resta una questione di competenza degli Stati membri, liberi quindi di legiferare sul matrimonio e sulla genitorialità, essi sono tuttavia tenuti a rispettare “la libertà riconosciuta a ogni cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, riconoscendo, a tal fine, lo status delle persone stabilito in un altro Stato membro conformemente al diritto di quest’ultimo”. L’ordine pubblico – che secondo giurisprudenza consolidata della Corte può essere invocato unicamente in presenza di una “minaccia reale e sufficentemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società” – non è dunque violato dagli obblighi imposti allo Stato membro nel caso di specie.

In conclusione, la Corte risponde che “l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta, letti in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.

Tre condanne per l’Italia per inesecuzione o esecuzione tardiva delle decisioni giudiziarie interne

In tre distinti casi, D’Addona c. Italia (ricorso no 43887/04), Croce e altri c. Italia (ricorsi nn. 17607/08, 65438/09, 25185/10, 3331/11, 81606/12) e Ferrara e altri c. Italia (ricorsi nn. 70617/13, 5077/14, 5134/14, 62020/15, 62166/15, 4777/16), la prima sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per inesecuzione o esecuzione tardiva delle decisioni giudiziarie interne, in violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (diritto a un equo processo), affermando che l’esecuzione di una sentenza è parte integrante del “processo” ai sensi di detto articolo.

I tre casi portati all’attenzione della Corte avevano come tratto comune tra i sette e i venti anni di ritardo nell’esecuzione delle decisioni riguardanti i vari ricorrenti.

Richiamando la sua giurisprudenza costante in materia (cfr. Ventorino c. Italia, no 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, no 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, no 16861/02, 9 giugno 2009, Antonetto c. Italia, no 15918/89, 20 luglio 2000, De Luca c. Italia, no 43870/04, 24 settembre 2013), la Corte afferma che nelle fattispecie in questione le autorità non hanno espletato tutti gli sforzi necessari a garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie a favore dei ricorrenti.

La Riforma del processo civile entrerà in vigore il 24 dicembre 2021

La Riforma del processo civile, approvata con legge n. 206 del 2021, entrerà in vigore il 24 dicembre 2021, lasciando un anno al Governo per l’emanazione dei decreti attuativi volti alla “semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”.

Qui il testo della legge.

Lo Studio e tutti i suoi componenti hanno il piacere di augurarVi di trascorrere delle serene giornate di festività con i Vostri affetti più cari e di ricominciare nel migliore dei modi l’anno nuovo.