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Newsletter n. 2 del 6 febbraio 2019

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Sommario

La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per il caso Ilva.

Con la decisione Cordella ed altri contro Italia, pubblicata in data 24 gennaio 2019, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato all’unanimità l’Italia per violazione dell’articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) letto in combinato disposto con l’articolo 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo), in relazione alla nota vicenda dell’Ilva di Taranto. In tale pronuncia la Corte europea ha evidenziato come l’Italia abbia omesso di proteggere i cittadini di Taranto dalle conseguenze drammatiche sull’ambiente e sulla salute umana derivanti dall’elevato inquinamento prodotto dalle attività dell’ILVA, il più grande impianto siderurgico d’Europa. La sentenza denuncia, in particolare, come lo stato italiano abbia ignorato gli effetti cancerogeni delle emissioni atmosferiche prodotte dall’Ilva, sebbene ampiamente documentati e dimostrati da numerosi studi scientifici, adottando piuttosto negli anni numerose normative d’urgenza con l’unico scopo di assicurare la continuazione delle attività produttive. Ad avviso della Corte, nel perseguire tale finalità, le autorità italiane non solo hanno concesso piena immunità penale ed amministrativa ai responsabili delle violazioni in materia ambientale, vanificando così le condanne pronunciate dalle corti interne e privando dunque i ricorrenti di un effettivo rimedio (da cui la violazione dell’articolo 13 CEDU), ma anche, e soprattutto, hanno ritardato, se non del tutto annullato, l’attuazione delle misure urgenti volte alla bonifica dell’area. La Corte europea ha inoltre dichiarato la violazione da parte dell’Italia dell’articolo 8 CEDU, per non aver adeguatamente bilanciato il diritto delle comunità coinvolte a non subire gli effetti nefasti dell’inquinamento dell’Ilva con gli opposti interessi produttivi della società proprietaria dell’acciaieria.
La sentenza conferma invero quanto già prospettato nell’aprile 2018 dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani, dalla FIDH e dai partner Peacelink e Human Rights International Corner (HRIC), nel report dal titolo “Il disastro ambientale dell’ILVA di Taranto e la violazione dei Diritti Umani” che denunciava la crisi ambientale e sanitaria legata allo scandalo ILVA e l’assenza di azione del governo italiano. Le organizzazioni firmatarie del report chiedevano quindi al governo di adottare urgentemente tutte le misure necessarie a limitare e contenere il disastro ambientale e umano causato da ILVA, in ottemperanza agli obblighi europei ed internazionali assunti dall’Italia in materia. Queste raccomandazioni sono state quasi testualmente riprese anche dalla Corte nella sentenza in parola(par. 182).
La Corte europea dei diritti dell’uomo non adotta spesso decisioni che riguardano violazioni legate alle attività economiche. Secondo questa decisione, il governo italiano ha l’obbligo di porre immediatamente rimedio alle conseguenze delle attività di ILVA e di prevenire danni futuri. Questa decisione manda anche un messaggio forte contro l’impunità di cui spesso le aziende beneficiano in simili casi e mostra chiaramente il bisogno di un’azione più significativa a livello europeo ed internazionale per proteggere i diritti umani dalle violazioni commesse dalle imprese.

Il tribunale di Venezia risarcisce gli eredi della donna morta di tumore perché lavava le tute del marito piene di amianto.

Con una recente decisione del tribunale di Venezia, gli eredi della donna che è morta a causa del mesotelioma pleurico per esposizione all’amianto, si son visti riconoscere il risarcimento del danno.
Nella fattispecie in questione, una donna aveva inalato per anni fibre di amianto presenti negli indumenti da lavoro del marito, operaio presso un cantiere navale del capoluogo veneto.
La consulenza tecnica, decisiva per l’esito del giudizio, ha ritenuto che il mesotelioma pleurico – raro tumore maligno della pleura, inscindibilmente legato a sostanze nocive affini all’amianto – non potesse che derivare dall’attività della signora, risalente ad anni prima ed ininterrotta negli anni, di lavaggio e cura degli indumenti del marito che lo stesso portava a casa.
Nel corso del giudizio, peraltro, era stata raggiunta la prova – mediante testimoni – che nello stabilimento ove il marito prestava la propria attività fosse presente amianto.
La donna, pertanto, aveva senza alcun dubbio – secondo i giudici di Venezia – inalato le fibre di amianto provenienti dagli indumenti da lavoro del consorte. Accertato così il nesso causale tra l’esposizione all’amianto ed il decesso della donna, gli eredi che avevano agito in giudizio hanno così ottenuto il risarcimento dei danni occorsi sia iure proprio (per la perdita del congiunto) che iure hereditatis (ovvero i danni alla lesione della salute della signora che essi hanno ereditato in qualità di discendenti), danni tutti posti a carico della società che non aveva provveduto a bonificare il proprio cantiere, pur essendo risaputa la pericolosità della sostanza.
Si tratta di una pronuncia a garanzia del diritto alla salute e di quello alla famiglia, entrambi tutelati dal nostro ordinamento oltreché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La nuova normativa in tema di regime patrimoniale delle coppie internazionali.

La disciplina introdotta con i nuovi regolamenti nn. 1103/2016 e 1104/2016 in materia di regime patrimoniale delle coppie internazionali, sposate o registrate, regola la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici.
La nuova normativa, entrata in vigore il 29 gennaio scorso, riconosce alle parti la libertà di scelta del foro e della legge applicabile. Essa si applica ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019, ovvero ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione successivamente a tale data.
Così come avviene per gli altri strumenti di diritto internazionale privato di derivazione comunitaria, per il riconoscimento delle decisioni non è necessario alcun procedimento.
I due regolamenti cercano di creare un sistema di regole uniformi tra gli Stati membri, con particolare riguardo alla diversità di regimi patrimoniali e dei loro effetti esistenti nei vari paesi ed ovviare alla mancanza di legislazioni sulle unioni registrate in alcuni di essi.
La normativa in discorso si applica ai 18 Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Slovenia, Spagna, Svezia) che nel 2015 hanno ottenuto dal Consiglio l’autorizzazione a far parte della c.d. cooperazione rafforzata in materia di giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento delle sentenze e degli atti pubblici in materia di rapporti patrimoniali delle coppie sposate e delle unioni registrate.
Più in particolare, il regolamento 2016/1103 non definisce la nozione di matrimonio, che è demandata ai singoli ordinamenti nazionali, ma si occupa del regime dei beni e tutti i rapporti patrimoniali, come disciplinati dalle legislazioni nazionali, tra i coniugi anche nei confronti dei terzi, che derivano dal matrimonio o dal suo scioglimento. Sono escluse le questioni inerenti a tali rapporti, quali la capacità giuridica dei coniugi, nonché quelle relative alla successione mortis causa e alle obbligazioni alimentari.
Il regolamento 2016/1104 disciplina invece gli effetti patrimoniali delle coppie non sposate, la cui unione è registrata, in base al diritto interno degli Stati membri, rimanendo escluse le coppie di fatto.
Ai fini di entrambi i regolamenti, viene attribuito al termine autorità giurisdizionale un significato ampio, che comprende qualsiasi autorità giudiziaria o professionista competente in materia, tra cui gli avvocati ed i notai.
L’autorità adita per decidere, rispettivamente, su questioni riguardanti la successione oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell’unione registrata, è competente a trattare le questioni relative ai rapporti patrimoniali dei coniugi o dei partner, a condizione che vi sia un accordo tra le parti. In particolare, l’art. 5 del regolamento 2106/1103 prevede che la competenza dell’autorità investita con la domanda principale è condizionata all’accordo dei coniugi qualora la sua giurisdizione in materia matrimoniale sia stata determinata conformemente agli artt. 3, 5 o 7 del regolamento (CE) 2201/2003.
In mancanza di elezione del foro, i due regolamenti stabiliscono all’art. 6 i criteri per determinare la giurisdizione: il regolamento 2016/1103 prevede che sono competenti a decidere sul regime patrimoniale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale dei coniugi o, in mancanza, di ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora o, in mancanza, di residenza abituale del convenuto o, in mancanza, di cittadinanza comune dei coniugi, in ogni caso avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita. Il regolamento 2016/1104 sulle unioni registrate individua i medesimi criteri di collegamento, a cui aggiunge la competenza delle autorità dello Stato di costituzione.
E’ prevista la possibilità di concordare la scelta del foro, eccetto quando sia già stata adita un’autorità per decidere su questioni riguardanti la successione oppure su divorzio, separazione o annullamento del matrimonio o scioglimento dell’unione, in base agli artt. 4 e 5. L’art. 7 del regolamento 2016/1103 prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 6, i coniugi possono attribuire la competenza esclusiva in materia di regimi patrimoniali alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ex art. 22, ossia lo Stato di residenza abituale di uno o entrambi o di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione dell’accordo, oppure ex art. 26, vale a dire lo Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, nonché, infine, lo Stato membro di conclusione del matrimonio. Similmente, l’art. 7 del regolamento 2016/1104 consente l’attribuzione della competenza esclusiva alle autorità dello Stato membro la cui legge è applicabile ex artt. 22 e 26, ossia dello Stato di residenza abituale di uno o entrambi i partner o di cui uno dei partner ha la cittadinanza, avuto riguardo al momento della conclusione della convenzione, nonché, lo Stato ai sensi della cui legge l’unione registrata è stata costituita.
L’art. 9 di entrambi i regolamenti dispone che nel caso in cui il matrimonio o l’istituto dell’unione registrata non sia riconosciuto nello Stato membro dell’autorità adita, questa può declinare la competenza. Se le parti concordano, la competenza alternativa può essere attribuita alle autorità di un altro Stato membro. Unica eccezione sussiste quando lo Stato membro dell’autorità adita riconosce la decisione di divorzio, separazione o scioglimento del matrimonio o dell’unione, che pertanto rimane competente.
Ai sensi dell’art. 22 di entrambi i regolamenti, le parti possono scegliere, in qualsiasi momento, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali, purché, secondo criteri di collegamento che sono alternativi, si tratti della legge dello Stato di residenza abituale o della cittadinanza di una parte, in tutti i casi avuto riguardo al momento in cui l’autorità è stata adita, nonché, per le unioni registrate, anche la legge del luogo di costituzione.
In mancanza di scelta delle parti, la legge applicabile potrà essere quella dello Stato di residenza abituale comune dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza, dello Stato della cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza, quello con cui i coniugi presentano il collegamento più stretto in tale momento.
In caso di unione registrata, l’art. 26 del regolamento 2016/1104 designa come applicabile la legge del luogo di costituzione, qualora non sia stata scelta dalle parti.
L’art. 36 dei due regolamenti dispone che il riconoscimento delle decisioni avviene in modo automatico.
Si tratta di un passo importante per l’unificazione delle regole, in materia di diritto di famiglia, nel contesto europeo, che va sicuramente salutato con favore.

Convegno “La geopolitica nel Mediterraneo: poteri dominanti, obiettivi condivisi e il ruolo delle convenzioni internazionali” – 24-25 gennaio 2019, Marrakesh.

Il 24 e 25 gennaio 2019, il Prof. Avv. Anton Giulio Lana, in qualità di presidente dell’UFTDU, ha partecipato al convegno “Progetto di una rete mediterranea per la tutela dei diritti umani e il dialogo fra le culture”, tenutosi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università Qudy Ayyad di Marrakech. Il convegno, strutturato in tre sessioni di lavoro, ha approfondito il tema delle migrazioni nel Mediterraneo da una prospettiva giuridica, economica e sociale. In particolare, L’avv. Lana ha contribuito alla prima sessione, dedicata al tema “La geopolitica nel Mediterraneo: poteri dominanti, obiettivi condivisi e il ruolo delle convenzioni internazionali”, svolgendo una relazione dal titolo “Les politiques de refoulements des migrants à l’epreuve de la Cour europeenne de droits de l’homme”, nel corso della quale l’Avv. Lana ha potuto evidenziare come la Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso la sua giurisprudenza evolutiva, costituisca oggi il principale strumento di garanzia internazionale per i diritti fondamentali dei migranti che giungono nelle giurisdizioni dei paesi membri della convenzione. Le successive sessioni hanno invece approfondito i temi del “Diritto allo sviluppo, crescita sociale e problematiche relative alla migrazione” e “Cultura dell’accoglienza: una disamina sociale, economica e il dialogo fra le culture”.

Scuola di alta formazione specialistica dell’avvocato internazionalista: proroga del termine di iscrizione e differimento inizio delle lezioni

È stato prorogato al 29 marzo 2019 il termine di iscrizione alla I edizione del corso organizzato della Scuola di Alta formazione specialistica dell’Avvocato internazionalista, istituita dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani.
La Scuola ha carattere nazionale e due sedi principali (Roma e Milano), oltre che delle sedi secondarie a Trento, Udine, Genova, Firenze, Ancona, Perugia, Bari, Messina, Palermo e altre eventuali che saranno attivate al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti, tutte collegate in videoconferenza con le sedi centrali e con la presenza di un tutor.
Le lezioni avranno inizio il 29 marzo 2019, secondo il calendario e il programma che trovate qui. La durata dei corsi è biennale per un totale di circa 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale).
L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi italiani. Il numero massimo dei partecipanti per le sedi centrali è fissato ad 80 partecipanti e di 30 partecipanti per ogni sede secondaria che sarà attivata.
Il costo del corso è di 1.125,00 Euro oltre IVA per ciascun anno, rateizzato in 4 versamenti di Euro 686,25 ciascuno (comprensivi di IVA). Per il I anno, la prima rata va saldata entro i due giorni dalla conferma dell’ammissione; la seconda rata va saldata entro il 25 marzo 2019. Sono previste borse di studio a parziale copertura della quota di iscrizione. Sono previste altresì tre borse di studio a parziale copertura delle quote di iscrizione.
Trovate qui bando della Scuola e il modulo da compilare per la domanda di iscrizione, che andrà spedito al seguente indirizzo email: scuola@avvocatointernazionalista.com.
Il direttore della Scuola è l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana.
Il corso, che avrà un taglio nettamente pratico e professionalizzante, è stato suddiviso in sette macro-aree del diritto internazionale, sotto la guida di sette responsabili di area: dopo una introduzione sulle fonti del diritto internazionale e la loro applicazione (che sarà curata dal Prof. Paolo Palchetti), nel corso del primo anno si affronteranno le aree dei diritti umani (a cura del Prof. Andrea Saccucci), e del diritto del mare (a cura del Prof. Giuseppe Cataldi), per concludersi con una ampia disamina del diritto internazionale privato (curata dalla Prof.ssa Stefania Bariatti). Il secondo anno di lezioni, che avrà inizio nel gennaio 2020, prevede anzitutto l’analisi del diritto internazionale dell’economia e dell’arbitrato internazionale (la cui trattazione sarà curata dal Prof. Andrea Giardina e dalla Prof.ssa Maria Beatrice Deli), cui seguirà la trattazione del diritto internazionale delle migrazioni (da parte della Prof.ssa Favilli), delle tematiche degli spazi polari, aerei e cosmici e tutela internazionale dell’ambiente (a cura, rispettivamente del Prof. Sergio Marchisio e del Prof. Lorenzo Schiano di Pepe) e che si concluderà con l’approfondimento del diritto penale internazionale (a cura del Prof. Fausto Pocar).
Per maggiori informazioni, potete collegarvi al sito della Scuola.