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Newsletter n. 5 del 22 settembre 2020

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Sommario

No al mantenimento dei figli maggiorenni che non si attivano per divenire autonomi economicamente (Cass. Civ., sent. 17183 del 18 agosto 2020)

La Cassazione, con la sentenza n. 17183 del 18 agosto 2020, ha affermato l’obbligo dei figli di attivarsi – raggiunta la maggiore età o terminato il percorso di studi – per cercare un lavoro al fine di rendersi autonomi, anche in attesa di un impiego più aderente alle proprie aspirazioni. Le stesse aspirazioni che da sempre rappresentavano un’ancora per tutti quei figli che avrebbero voluto staccarsi dalla famiglia ma che, di fatto, proprio non riuscivano ad ottenere il lavoro desiderato.
Ebbene, questo prima della sentenza in questione, quando mantenere economicamente il figlio maggiorenne costitutiva un dovere in ogni caso e che, invece, adesso, ai sensi del principio di autoresponsabilità, può costituire un abuso del diritto.
Con la sentenza in commento, viene così respinto il ricorso di una madre che contestava la scelta della Corte d’appello di revocare l’assegno, versato dall’ex marito, in favore del figlio, un trentenne professore di musica precario e di revocare anche l’assegnazione della casa coniugale. I giudici territoriali facevano, infatti, notare che, ormai in ogni paese del mondo si dà per presunta, salvo l’esistenza di deficit, l’indipendenza economica a trenta anni. Né la mancanza di un lavoro, in alcuni momenti storici, può equivalere all’impossibilità di mantenersi da soli.

La Corte chiede, dunque, alle nuove generazioni, di adattarsi al mercato attuale del lavoro o, quanto meno, di provarci, considerate le “comprensive” eccezioni, che derogano alla principio generale in termini di riconoscimento del mantenimento dei figli, quali:

  1. la prosecuzione di studi ultra-liceali con diligenza;
  2. l’essere trascorso un lasso di tempo breve dalla conclusione degli studi durante il quale il giovane si sia adoperato razionalmente e attivamente nella ricerca di un lavoro;
  3. la mancanza di un lavoro, anche non confacente alle proprie ambizioni, nonostante tutti i possibili tentativi di ricerca;
  4. i problemi di salute;
  5. la minorazione o la debolezza delle capacità personali.

In assenza della prova di una delle predette fattispecie, raggiunta la maggiore età, si presumono l’idoneità lavorativa e la responsabilità del figlio e il venir meno del suo diritto al mantenimento ulteriore.
La decisione della Cassazione è motivata dalla funzione dell’assegno di mantenimento, che deve essere prettamente educativa e che non costituisce un’assicurazione. In altri termini, i giudici affermano l’obbligo del figlio di attivarsi per cercare un lavoro qualunque e rendersi autonomo, in attesa di un impiego più aderente alle aspirazioni ed al percorso di studi intrapreso. Il figlio, infatti, non può pretendere «che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore». Per i giudici di legittimità continuare a mantenere i figli conviventi non autonomi farebbe scattare anche una disparità di trattamento, ingiustificata, nei confronti dei figli coetanei che si sono resi autonomi perdendo poi tale condizione: solo per i primi permane, infatti, un obbligo di mantenimento mentre i secondi possono solo puntare agli alimenti. Tutele del tutto attenuate, dunque, per chi si trascina stancamente negli studi per nulla proficui e lo stesso fa nella ricerca di un lavoro. «Il concetto di capacità lavorativa – si legge nella sentenza – intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato, si acquista con la maggiore età.
Si tratta di una nuova affermazione del principio di autoresponsabilità già enucleato, mutatis mutandis, nell’alveo del rapporto tra ex coniugi in tema di assegno divorzile che va, comunque, adattato al caso concreto.

La schermata del sito Poste Italiane come prova del perfezionamento della notifica (Cass. Civ., sent. n. 4485 del 20 febbraio 2020).

I giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4485/2020, hanno stabilito che, secondo le disposizioni del codice di procedura penale, in virtù del principio della libertà della prova, ha valenza il documento informatico, dal quale si evinca l’avvenuta consegna della raccomandata.

Nel caso di specie, si tratta della schermata del motore di ricerca del sito di Poste Italiane, che testimonia il perfezionamento della notifica di un atto giudiziario. Non può, infatti, un elemento indipendente dalla volontà del mittente (come lo è il ricevimento, in ritorno, della c.d. cartolina verde), menomare il diritto alla difesa di un soggetto imputato. Sancito questo principio nei processi penali, ci auspichiamo un’applicazione anche in sede civile.

Tra i fatti sopravvenuti per la modifica dell’assegno divorzile non vi è il mutamento giurisprudenziale.

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine all’applicabilità dei nuovi principi giurisprudenziali in tema di assegno divorzile nelle ipotesi di domanda di revisione di assegno già riconosciuto.
In particolare, ha chiarito come, ai fini della revisione dell’assegno, sia necessario il previo accertamento dei giustificati motivi sopravvenuti poichè il mutamento di natura e funzione dell’assegno di divorzio in sede giurisprudenziale non costituisce ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell’articolo 9 della Legge sul divorzio.

Con la sentenza di cui si discute, la Prima sezione civile della Cassazione ha pertanto ribadito che, per rideterminare (o elidere) l’assegno divorzile è necessario un mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti; mutamento che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno di divorzio.
Per cui, sulla base di queste considerazioni, gli Ermellini hanno giudicato inammissibile il ricorso presentato da un uomo che, nel chiedere la revisione dell’assegno divorzile a cui lo stesso era obbligato in favore della ex moglie, aveva invocato, tra gli altri motivi, l’evoluzione della giurisprudenza di Cassazione, intervenuta in epoca successiva al deposito della decisione impugnata, insistendo per la valutazione delle sue censure alla luce del rinnovato quadro ermeneutico.

Ciò sbarra le porte ad una serie di ricorsi per la modifica dell’assegno basati esclusivamente sul mutamento della giurisprudenza: ricordiamo, infatti che, a partire dal maggio 2017, dopo ben ventisette anni, gli Ermellini hanno mutato quello che era ormai un orientamento consolidato in materia di assegno di divorzio, sostituendo al criterio del ‘tenore di vita goduto in costanza di matrimonio’ quello del ‘principio di autoresponsabilità’ riferito alla indipendenza o autosufficienza economica di ciascun coniuge.

Caso G.L. c. Italia: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione del diritto allo studio

Il 10 settembre scorso, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo (Corte EDU) ha condannato l’Italia per violazione del diritto allo studio di uno studente con disabilità, dando voce, per la prima volta, ai diritti delle persone diversamente abili, nello scenario europeo ed internazionale.

Il Caso (G.L. c Italia) riguarda una minore affetta da autismo, alla quale il nostro Paese non ha fornito un’adeguata assistenza scolastica nei primi anni della scuola primaria. La Corte EDU ha accertato la violazione basandosi sul divieto di discriminazione (art. 14) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in combinato disposto con il diritto all’istruzione ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo Addizionale alla stessa. L’omessa assistenza è, come rilevato dalla Corte, una discriminazione e una violazione del diritto allo studio, proprio di ogni minore.

Si tratta di una sentenza importantissima sul tema, che ci auguriamo costituisca un precedente nel riconoscimento del diritto allo studio.

Corso “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”

Sono aperte le iscrizioni alla IV edizione del Corso di specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”. Il corso si articolerà in una serie di sette incontri a tematica multidisciplinare per una durata complessiva di 21 ore. Le lezioni si svolgeranno dalle 14:30 alle 17:30 via streaming attraverso la piattaforma GoToWebinar. I discenti potranno dunque collegarsi all’orario del corso e seguire comodamente da casa o dal proprio ufficio la lezione in diretta.

Il corso ha ricevuto il patrocinio dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio Nazionale Forense (CNF). Quest’ultimo riconosce anche 21 crediti formativi per la formazione professionale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.
Trovate qui il programma del corso.

Corso di specializzazione sulla Tutela Europea dei diritti Umani

L’Unione forense organizza la ventunesima edizione del corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”.
Il corso, primo del suo genere in Italia, è rivolto allo studio del funzionamento del sistema di tutela dei diritti fondamentali, con un particolare focus sul sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e delle tutele previste nel diritto dell’Unione europea. Il corso ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense, nonchè l’accreditamento di  n. 18 crediti formativi da parte del CNF per la formazione professionale degli avvocati. Verrà, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione al termine del corso.
Le lezioni si terranno sia in presenza (max25 persone), che in streaming attraverso la piattaforma GoToWebinar.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06-8412940, email: info@unionedirittiumani.it.
Trovate qui il programma del corso.

I trent’anni della rivista “Diritti dell’uomo cronache e battaglie”

In occasione dei trent’anni della rivista Diritti dell’uomo cronache e battaglie, si terrà il 26 ottobre 2020, il convegno “Intelligenza artificiale e diritti umani”.
L’esigenza di affrontare tale tematica deriva dalla grande rilevanza assunta nell’attuale dibattito politico e giuridico nazionale, nonché europeo e internazionale, dallo sviluppo tecnologico e dai suoi risvolti sul funzionamento delle nostre società. Le conseguenze dei più recenti progressi della tecnica su ogni aspetto della vita umana hanno richiesto, in questi anni, un’opera di ripensamento dei paradigmi tradizionali di tutela dei diritti umani. Un’opera che sia finalizzata ad individuare soluzioni in grado di coniugare l’interesse alla valorizzazione di tali nuovi strumenti con quello primario di tutela dei diritti fondamentali. Si avverte forte l’esigenza di valutare le possibili conseguenze delle applicazioni dell’intelligenza artificiale sui diritti umani, come anche è forte la necessità che la società tutta venga coinvolta ed informata attivamente nel dibattito su quale ruolo l’intelligenza artificiale potrà giocare nel modellare le dinamiche giuridico-sociali. Per tale ragione si è ritenuto opportuno organizzare un evento con lo scopo di discutere le molteplici applicazioni dell’intelligenza artificiale alla sfera giuridica e in riferimento all’impatto che queste tematiche possono avere su di essa e in particolare sulla tutela dei diritti fondamentali; l’analisi e la predisposizione automatica di atti e documenti fino alla c.d. giustizia ‘predittiva’, sono solo alcuni esempi di queste interazioni che saranno al centro dell’incontro.

In ricordo di Vito Mazzarelli

Il nostro ricordo in memoria Avv. Vito Mazzarelli, a seguito della sua recente scomparsa. Si trattava di persona di grandissime doti intellettuali e umane e di un grande Avvocato che ha dato un contributo fondamentale all’Unione forense per la tutela dei diritti umani e alla rivista “I diritti dell’uomo” di cui è stato Vice Direttore. La Sua intelligenza, sagacia e capacità di indignarsi con eleganza e misura ci mancherà immensamente.