itenfr+39 06 85300769
·
studio@llbrlex.com
·
Via Emilio de’ Cavalieri, 11 - Roma
Contact us

Newsletter n. 2 del 17 marzo 2020

0

Sommario

Emergenza Coronavirus: la giustizia in quarantena.

A seguito della grave emergenza sanitaria verificatasi nel nostro paese, ed in generale a livello globale, sono stati emanati diversi decreti legge firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, per prendere misure immediate di contrasto e contenimento di quella che, oramai, è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia.

Nello specifico, è stato dichiarato uno stato di quarantena rispetto a tutto il territorio italiano, che consente ai cittadini di spostarsi solo per motivi di necessità, lavoro ovvero salute (Decreto legge 8 marzo 2020, n. 11).

Molte attività, tra cui il nostro studio legale, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto, nonché a tutela della salute di tutti, hanno attuato modalità di lavoro agile da remoto (c.d. smart working). Questa modalità di lavoro consente di portare avanti, in piena sicurezza ed ove possibile, i vari impegni lavorativi, senza muoversi da casa. 

È stata prevista, inoltre, una sospensione delle udienze civili, penali e amministrative e dei termini processuali, fatta eccezione per alcuni procedimenti in determinate materie indicate nel decreto, fino al 15 aprile 2020. Ciò significa che per tutto questo periodo non ci saranno udienze, né tantomeno scadenze dei termini per il compimento di un qualsiasi atto riferibile a procedimenti pendenti. Sotto questo aspetto, in realtà, è dibattuto se la sospensione riguardi solo quei procedimenti le cui udienze ricadono nel suddetto periodo, cosa che peraltro sembra emergere dalla lettera della norma. Numerose circolari interpretative sembrano propendere per questa prima ipotesi, stante la ragione della sospensione, tuttavia nessuno degli anzidetti atti chiarificatori ha un valore normativo. 

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, con provvedimento adottato ieri, ha stabilito la sospensione di tutti i termini per un mese a decorrere dal 16 marzo 2020, ivi compreso il termine di sei mesi per la presentazione del ricorso individuale ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU, oltre ai termini relativi i procedimenti pendenti. Sono inoltre differiti a data da destinarsi le udienze originariamente fissate nei mesi di marzo e aprile 2020. Saranno invece assicurati i provvedimenti urgenti, relativi alle richieste di misure provvisorie di cui all’art. 39 del Regolamento della Corte.  

In via prudenziale, lo Studio sta rispettando comunque tute le scadenze processuali originariamente previste. 

Si informa inoltre la gentile clientela che lo Studio Lana Lagostena Bassi, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, rimane operativo: siamo fiduciosi che, se seguiremo e rispetteremo le cautele e gli obblighi imposti dalla normativa emergenziale varata dal governo, andrà tutto bene. 

Risarcimento danni per contagio da sangue infetto: ancora una condanna per il Ministero della Salute al pagamento di oltre euro 850.000,00.

Ancora un grande risultato dello Studio Lana Lagostena Bassi che ha il piacere di segnalare l’ennesima sentenza positiva ottenuta in materia di sangue infetto.   

La sentenza del Tribunale di Roma del 12 marzo 2020, Seconda Sezione civile, ha accolto la richiesta di risarcimento danni di una vedova e delle sue figlie che hanno perso il loro caro a seguito del contagio del virus da HCV per somministrazione di emoderivati infetti.  

Il provvedimento chiarisce che: “La sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarne ladozione, solo laccertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dellesistenza, in concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro effettiva liquidazione, ed in tal caso, se una siffatta pronuncia non sia stata impugnata, il giudicato formatosi non investe la sussistenza dei danni stessi e del loro rapporto di causalità con il fatto illecito, né preclude la successiva dichiarazione di infondatezza della pretesa risarcitoria, ove si verifichi che i pregiudizi lamentati non si siano prodotti o non siano riconducibili al comportamento del responsabile.  

La dott.ssa Imposimato ha rigettato anche l’eccezione preliminare, sollevata dal Ministero, volta a contestare la sussistenza di un rapporto di parentela tra le attrici e il defunto. Ma “il rapporto di parentela – precisa la magistrata - si desume dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio depositato dalle istanti, che l’Avvocatura dello Stato non ha fatto oggetto di alcuna specifica né puntuale contestazione”.  

Il Tribunale infine conferma che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto in caso di decesso del danneggiato in conseguenza del contagio dà luogo ad un credito risarcitorio soggetto a prescrizione decennale ove sia fatto valere dai congiunti della vittima per conseguire il ristoro del danno subito “iure proprio” a seguito del decesso del soggetto emotrasfuso, trattandosi di pretesa che deriva da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale.  

La dott.ssa Imposimato ha, infine, riconosciuto l’importo risarcitorio di circa euro 850.000,00 alle eredi per il pregiudizio da perdita o lesione del rapporto parentale che rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all’intangibilità della sfera degli affetti e all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.   

Emoderivati infetti, un amaro epilogo: Tribunale di Napoli, sezione Penale, sentenza del 25 marzo 2019.

Per dovere di informazione rendiamo noto che il Tribunale di Napoli, all’esito di un processo durato oltre 20 anni, con la sentenza pubblicata il 25 marzo 2019, ha prosciolto con formula piena gli imputati dalle accuse di omicidio colposo plurimo nella vicenda degli emoderivati infetti che vedeva coinvolti alcuni manager delle Aziende farmaceutiche del Gruppo Marcucci e l’ex direttore generale del servizio farmaceutico nazionale del Ministero della Sanità, Duilio Poggiolini.  

I “titoloni” ad effetto pubblicati negli scorsi mesi, “sangue infetto strage di stato”, “La verità sull’IN-GIUSTIZIA”, “strage del sangue infetto tutti assolti”, “tutti assolti perché il fatto non sussiste”, “una sentenza che lascia l’amaro in bocca a migliaia di persone che dopo essere entrate con fiducia in ospedale ne sono uscite infette”, rendono l’idea di quanto deludente sia questa sentenza per i circa centoventimila  infettati da plasma ed emoderivati infetti e le oltre quattromila le  vittime.   

Questo lunghissimo processo inizia a Trento alla fine degli anni Novanta e, poi, trasferito nel 2006 a Napoli, riprende dopo svariate interruzioni nella primavera del 2016, dove, dopo 61 udienze e oltre cento audizioni testimoniali, giunge a sentenza nel marzo 2019.  

Di fatto non è stato possibile provare il nesso tra l’utilizzo dell’emoderivato specifico correlato al fatto illecito ovvero alla malattia conseguentemente derivatane.  

Corso di specializzazione e approfondimento sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: moduli monotematici. 

Partirà il 24 aprile 2020 la quarta edizione del “Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, che si articolerà in sette distinti moduli tematici della durata di quattro ore ciascuno (9:30 – 13:30). 

Il corso è volto all’approfondimento tematico della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la quale è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU.  

È destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione e, in generale, a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle materie della CEDU.  

Le lezioni si terranno ogni venerdì presso la Sala Gialla del CNEL (Viale David Lubin n. 2, Roma) sino al 12 giugno 2020, con la partecipazione di un massimo di 80 partecipanti.   

Al termine del Corso, sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza, che darà titolo al riconoscimento di 10 crediti formativi (tre moduli) o di 20 crediti formativi (sette moduli) da parte del Consiglio Nazionale Forense (CNF). 

In virtù dell’emergenza Coronavirus è stata attivata la possibilità di seguire il corso a distanza, tramite apposita piattaforma (GoToWebinar) ed è stato richiesto l’accreditamento al CNF per la formazione a distanza. 

Il programma del corso è disponibile qui.  

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: info@unionedirittiumani.it.