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Newsletter n. 3 del 31 marzo 2026

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Sommario

Caso ex Ilva di Taranto: il Tribunale di Milano ordina la sospensione dell’attività dell’area a caldo a partire da agosto 2026 salvo modifiche del piano ambientale

di Valentina De Giorgio

Con decreto del 26 febbraio 2026, il Tribunale di Milano, Sezione XV Civile specializzata in materia di impresa, ha ordinato la sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto a partire dal 24 agosto 2026, salvo allineamento dell’impianto a determinate prescrizioni ambientali.

Il giudizio in questione ha ad oggetto la prima class action italiana presentata contro l’ex Ilva, promossa per la protezione dei diritti di circa 300.000 residenti del comune di Taranto e dei comuni limitrofi, finalizzata ad ottenere un’inibitoria dell’esercizio dell’impianto o almeno di alcune sue parti, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute, il diritto alla serenità e alla tranquillità nello svolgimento della loro vita e il diritto al clima.

Nell’ambito di tale procedimento, con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Milano aveva formulato alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE per ottenere chiarimenti sulla coerenza dei c.d. decreti salva Ilva con la disciplina comunitaria, in particolare con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (c.d. IED, Industrial Emissions Directive).

Il provvedimento in commento è stato adottato dai giudici italiani in conformità alla sentenza emessa dalla CGUE su tale questione pregiudiziale il 25 giugno 2024 (causa C-626/22). La Corte di Lussemburgo, dopo aver fornito indicazioni sull’interpretazione della IED, aveva affermato che l’esercizio dell’ex Ilva andava sospeso se dannoso per salute e ambiente, rimettendo al Tribunale di Milano la valutazione concreta sulla pericolosità dell’impianto siderurgico. Per un approfondimento sulla sentenza della CGUE, si rinvia al commento incluso nell’edizione del 3 luglio 2024 di questa Newsletter.

In particolare, Tribunale di Milano, con il decreto di febbraio, ha stabilito la parziale disapplicazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) del 2025, ovvero del provvedimento che per 12 anni autorizza l’attività produttiva dello stabilimento siderurgico, in relazione a specifiche prescrizioni ritenute carenti. Tali prescrizioni erano infatti prive dell’indicazione di termini entro i quali studi di fattibilità e progetti debbano essere esaminati dalle autorità competenti, approvati e realizzati. Il difetto di termini avrebbe come conseguenza che la realizzazione degli interventi di ambientalizzazione previsti potrebbe avvenire fino alla data di scadenza dell’AIA 2025 (nel luglio 2037). Ha affermato il Tribunale che “[l]a disapplicazione trova il suo fondamento non già nella irragionevolezza intrinseca e sostanziale delle prescrizioni ma nella illegittima dilatazione (12 anni) dei tempi necessari per la loro implementazione”.

L’ordine di sospensione dell’attività produttiva contenuto nel decreto non è immediatamente esecutivo, essendo funzionale all’integrazione dell’AIA con l’indicazione di termini certi e ragionevolmente brevi di attuazione delle prescrizioni. In mancanza di tali integrazioni, l’ordine diventerà esecutivo a partire dal 24 agosto 2026. Da tale data dovranno iniziare le attività tecniche ed amministrative necessarie alla sospensione dell’attività produttiva dell’area a caldo dell’ex Ilva.

Nel frattempo, il 9 marzo 2026, le parti resistenti – Acciaierie d’Italia S.p.a. in Amministrazione straordinaria, Acciaierie d’Italia Holding S.p.a. in Amministrazione straordinaria, Ilva S.p.a. in Amministrazione straordinaria – hanno proposto alla Corte di appello di Milano reclamo avverso il decreto del Tribunale, contestandolo in più punti. Anche gli stessi ricorrenti hanno proposto reclamo, ritenendo inopportuno il differimento e chiedendo la sospensione immediata dell’area a caldo dell’acciaieria. La prima udienza sul reclamo si terrà il 22 aprile 2026.

Corte di Cassazione: pieno riconoscimento della genitorialità del figlio nato da coppia di due donne

di Maria Vittoria Polticchia

Con la sentenza n. 15075 del 4 giugno 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione si è pronunciata in materia di diritto al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale di bambini nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) praticata all’estero.

La vicenda ha avuto origine da un’istanza rimessa al Comune di Brescia da due donne unite civilmente, madri rispettivamente biologica e intenzionale, di due bambini nati a seguito di PMA avvenuta all’estero. Le madri avevano richiesto all’Ufficiale di Stato Civile del Comune l’iscrizione di entrambe come genitori sui certificati di nascita dei figli minori. 

A seguito del diniego dell’Ufficiale di iscrivere la madre intenzionale nei certificati di nascita, le donne hanno proposto ricorso al Tribunale di Brescia. Il 16 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando il rifiuto illegittimo, ordinando la rettificazione dell’atto di nascita dei bambini e l’aggiunta dell’indicazione del secondo genitore.

Il Ministero dell’Interno ha impugnato la decisione, sostenendo che la legge n.40 del 2004 non poteva applicarsi alle coppie omosessuali, dato che l’intenzione del legislatore era di limitare l’accesso alle tecniche di PMA eterologa a situazioni di infertilità patologica.

La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il reclamo, confermando il provvedimento di primo grado e riconoscendo il diritto alla bigenitorialità, sulla base di “un’interpretazione evolutiva” dell’art. 8 della legge n.40 del 2004. I giudici territoriali hanno altresì considerato l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett. d), della legge n.184 del 1983, inadatta al riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale. In particolare, i giudici hanno ritenuto tale strumento ‘insufficiente ed inidoneo’ per la tutela del diritto del minore al proprio status di figlio, poiché l’adozione speciale non assicura la piena protezione del bambino sin dalla nascita, causando una discriminazione tra bambini nati da PMA eterologa in coppie eterosessuali ed omosessuali. Il Ministero dell’Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, confermando il riconoscimento della madre intenzionale. Pur approvando il dispositivo della decisione della Corte d’appello, ne ha corretto in diritto la motivazione. La Prima Sezione ha rilevato che, prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.8 della legge n.40 del 2004 (contenuta nella sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale), la norma faceva espresso riferimento all’art. 6, il quale a sua volta rimandava ai soggetti di cui all’art. 5, ossia a coppie di “sesso diverso”, rendendo quindi impossibile estendere la portata della legge alle coppie omosessuali. Di conseguenza, il giudice ordinario non poteva sostanziare il riconoscimento della genitorialità della madre intenzionale su un’interpretazione evolutiva o costituzionalmente conforme. Non essendo legittimato a sanare da solo il vuoto normativo di tutela dell’interesse del minore, il giudice comune avrebbe dovuto sollevare un incidente di costituzionalità.

Tuttavia, con la sentenza n. 68 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede il riconoscimento della madre intenzionale avente espresso preventivo consenso alla PMA. Il Collegio ha dunque stabilito che il mancato riconoscimento sin dalla nascita dello stato di figlio nato in Italia da PMA all’estero per entrambi i genitori, inclusa la madre intenzionale, non garantisca i migliori interessi del minore. In particolare, tale impedimento costituisce una violazione dei diritti del minore costituzionalmente garantiti, tra cui l’identità personale (art. 2), l’uguaglianza (art. 3) e la genitorialità effettiva (art.30). Proprio sulla base di questo quadro costituzionale innovativo, la Cassazione ha potuto confutare nel caso di specie la conformità del dispositivo della Corte d’appello alla nuova interpretazione giurisprudenziale, rigettando il ricorso del Ministero dell’Interno.

In conclusione, la Prima Sezione ha sollecitato il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, a colmare il vuoto normativo di tutela dei minori nati da PMA in coppia omosessuale, e ad individuare modalità congrue al riconoscimento dei legami affettivi stabili di questi ultimi.

Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” – II edizione

dalla Redazione dello Studio

A partire dal 4 settembre 2026 avrà inizio la II edizione del Corso di specializzazione per avvocato in “Tutela dei diritti umani e protezione internazionale” (di seguito il “Corso”).

Il Corso, diretto dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, viene organizzato dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione Specialistica dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (di seguito, UFDU) – iscritta nell’elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247 – in convenzione con l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza, il Dipartimento di Diritto e società digitale dell’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e i Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Corso ha durata biennale per un totale di 210 ore di formazione (come previsto dalla normativa nazionale). L’iscrizione è aperta agli avvocati iscritti a uno degli albi degli ordini forensi nazionali ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista.

Il primo anno di Corso inizierà in data 4 settembre 2026 e terminerà il 17 settembre 2027, mentre il secondo anno inizierà in data 24 settembre 2027 e terminerà il 20 settembre 2028. Sarà possibile iscriversi al Corso sino al 31 agosto 2026.

Ulteriori informazioni, anche relativamente ai costi di iscrizione, si possono consultare sul sito dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: scuola@avvocatointernazionalista.com.

Convegno “I diritti della persona. Il contributo del coordinamento delle Associazioni Specialistiche Forensi”

dalla Redazione dello Studio 

In data 17 aprile 2026, si terrà a Firenze, presso l’Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia, il Convegno “I diritti della persona. Il contributo del coordinamento delle Associazioni Specialistiche Forensi”, organizzato dal Coordinamento delle Associazioni specialistiche forensi.

I saluti istituzionali saranno rivolti dall’Avv. Francesco Greco (Presidente del CNF), dall’Avv. Sergio Paparo, (Presidente del COA di Firenze), dall’Avv. Tatiana Biagioni (Presidente di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani), dal Prof. Avv. Claudio Cecchella (Presidente di ONDiF – Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia) e dall’Avv. Prof. Anton Giulio Lana (Presidente di UFDU – Unione forense per la tutela dei diritti umani).

A seguire, si terrà una lectio magistralis della dott.ssa Margherita Cassano, Prima Presidente emerita della Corte Suprema di Cassazione.

Successivamente, l’evento, moderato dall’Avv. Tatiana Biagioni, vedrà gli interventi dei rappresentanti delle diverse Associazioni forensi specialistiche, che parleranno della tutela dei diritti della persona nel loro specifico ambito.

Per la nostra Associazione interverrà il Presidente, l’Avv. Prof. Anton Giulio Lana, che svolgerà una relazione sul tema “La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea”.

La locandina dell’evento è scaricabile qui.

Winter School su ESG, AI, Impresa e Diritti Umani

dalla Redazione dello Studio

Il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre, in convenzione con l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, annuncia l’attivazione per l’a.a. 2025-2026 della “Winter School su ESG, AI, Impresa e Diritti Umani”, un Corso di Aggiornamento Professionale Executive pensato per formare figure altamente specializzate nella gestione delle politiche di sostenibilità e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale nei contesti organizzativi pubblici e privati.

Il percorso formativo si svolgerà da aprile 2026 a maggio 2026 interamente in modalità e-learning sincrona tramite piattaforma Teams. Il corso ha una durata complessiva di 32 ore di lezione. La frequenza consente di maturare 10 CFU.

La Winter School, inoltre, è stata accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini del riconoscimento di 20 crediti formativi ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, con valenza su tutto il territorio nazionale.

La Winter School mira a fornire competenze avanzate in materia di ESG, intelligenza artificiale, diritti umani, compliance normativa e gestione del rischio, formando il profilo professionale in uscita Human Rights Due Diligence Professional (HRDDP).

Il corso è rivolto a professionisti e operatori dei settori D&I, HSE, Sustainability, Industrial Relations, HR, AI, Procurement, nonché a liberi professionisti e dipendenti della PA. Il numero di partecipanti previsto va da 10 a 50 iscritti.

Per maggiori informazioni, inclusi i costi delle tasse di iscrizione, è possibile consultare il sito del Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.

Seminario su “Il diritto penale internazionale”

dalla Redazione dello Studio

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani organizza una serie di incontri su “Il diritto penale internazionale”.

Il seminario è aperto a tutti coloro i quali siano interessati ad approfondire le origini del diritto penale internazionale, le fonti internazionali, i crimini internazionali, la responsabilità penale, il ruolo delle vittime e il processo penale internazionale. Le lezioni saranno tenute da parte di alcuni dei massimi esperti in materia.

Al termine del seminario è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto n. 20 crediti formativi per la partecipazione all’intero seminario.

Il seminario si articola in 7 incontri, che si terranno in modalità streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams nelle seguenti date:

  • venerdì 8 maggio 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “Origini del diritto penale internazionale”, tenuto dal Prof. Fausto Pocar; 
  • venerdì 22 maggio 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “I crimini internazionali”, tenuto dal Prof. Marco Pedrazzi;
  • venerdì 5 giugno 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “Genocidio, crimini di aggressione e crimine di terrorismo”, tenuto dal Prof. Fausto Pocar e dal Prof. Giuseppe Nesi;
  • venerdì 12 giugno 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “La responsabilità penale individuale e del superiore militare e civile”, tenuto dal Prof. Fausto Pocar;
  • venerdì 26 giugno 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “Il ruolo delle vittime e il problema della pena”, tenuto dal Prof. Giuseppe Nesi e dalla Prof.ssa Laura Guercio;
  • venerdì 3 luglio 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “Il processo penale internazionale tra modello accusatorio e modello inquisitorio”, tenuto dalla Prof.ssa Laura Guercio e dal Prof. Cuno Tarfusser;
  • venerdì 10 luglio 2026 (ore 14.00 – 18.00) – “Rapporto tra giurisdizione internazionale e giurisdizione interna”, tenuto dal Prof. Andrea Carcano.

Il costo della partecipazione al seminario (7 incontri) è di 250,00 € oltre IVA (305,00 € complessivi). È possibile iscriversi ai singoli incontri con una quota di partecipazione di € 45,00 oltre IVA (€ 55,00 complessivi).

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile 2026. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione che può essere reperito sul sito dell’associazione oppure richiesto tramite mail all’indirizzo info@unionedirittiumani.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (tel. 06-8412940).

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